DOMANDA DI ANNULLAMENTO VERBALE DI CONCILIAZIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro-Sentenza n. 1269 del 24 febbraio 2021 – Giudice: dott.ssa Amalia Urzini
Massime: Impugnabilità verbali sottoscritti in sede sindacale. Ruolo del conciliatore sindacale. Valore di prova legale del verbale di conciliazione. Efficacia dell’accordo transattivo nei confronti di terzi. Sul diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. 81/2015
1) Impugnabilità verbali sottoscritti in sede sindacale: […]in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali-della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale-sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. (in senso conforme v. pure Cass. nn. 16168 del 2004 e n. 13217 del 2008).
2) Ruolo del conciliatore sindacale: […]la presenza del giudice o dei funzionari dell’organo amministrativo e l’effettiva assistenza del lavoratore da parte degli esponenti sindacali della propria associazione, assicuri imparzialità ed equanimità nella ponderazione degli interessi in contrasto, facendo venir meno lo stato di inferiorità del lavoratore in ragione del quale è sancita l’indisponibilità, seppur relativa, dei diritti attribuitigli da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. […]
3) Valore di prova legale del verbale di conciliazione: […] il verbale di conciliazione può assumere efficacia di prova legale se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione oppure se la scrittura è legalmente considerata come riconosciuta […].
4) Efficacia del contratto di transazione nei confronti delle liti già insorte e/o insorgende: il contratto di transazione di cui all’art. 1965 c.c. può riferirsi non solo a liti già insorte ma anche a quelle insorgende o potenziali.
5) Sul diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. 81/2015: il diritto ad essere assunto con contratto a tempo indeterminato, dopo essere stato più volte assunto con contratto di lavoro a termine, non spetta al lavoratore in ogni caso, ma solo ove le nuove assunzioni concernano pari mansioni ed inquadramento, ossia condizioni coincidenti […].
Note: il caso analizzato dalla pronuncia ha ad oggetto la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità e/o annullabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale dai ricorrenti con la datrice di lavoro, con i quali le parti intendevano definire questioni controverse insorte e/o insorgende derivanti dal precedente rapporto di lavoro. In particolare i ricorrenti impugnavano i verbali di conciliazione sottoscritti denunciando l’assenza di res litigiosa, tale per cui il verbale doveva ritenersi nullo, essendo state fatte concessioni ai lavoratori su cui non vi era mai stata contestazione; di non conoscere il conciliatore sindacale e di non essere stati adeguatamente assistiti nel corso della conciliazione e quindi di non aver compreso il senso delle rinunce che sono stati chiamati a sottoscrivere.
Le censure mosse dai ricorrenti sono state respinte dal Tribunale adito che ha osservato che la presenza del sindacalista che interviene anche in qualità di conciliatore garantisce l’assenza di uno stato di inferiorità o soggezione tra lavoratore e datore di lavoro che giustifica la previsione di cui all’art. 2113 c.p.c., comma 4, e cioè l’immediata validità di tale conciliazione che non può essere impugnata nel termine di sei mesi ivi previsto. In ordine alla pretesa assenza di res litigiosa il Tribunale ha osservato che è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il contratto di transazione, di cui all’art. 19656 c.c., può riferirsi non solo a liti già insorte, ma anche a quelle insorgendi o potenziali.
Tanto che "Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza
della "res litigiosa", ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la
determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se
ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione” (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 11142 del 16/7/2003). Inoltre, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano disconosciuto la loro sottoscrizione con la conseguenza che il verbale ha assunto il valore di prova legale e, ai sensi dell’art. 2113 c.c., si è sottratto al regime di impugnabilità, normativamente previsto per le rinunce e transazioni nel termine di sei mesi dalla loro sottoscrizione.
L’impugnazione del predetto verbale era, nel caso di specie, funzionale a far valer un asserito diritto di precedenza ex art. 24 Dlgs 81/2015 che i ricorrenti asserivano di aver maturato e che era stato oggetto di specifiche rinunce nel predetto verbale. Tuttavia, l’esercizio del preteso diritto di precedenza era stato fatto valere nei confronti di lavoratori che svolgevano mansioni appartenenti ad una livello inferiore rispetto a quello posseduto dai ricorrenti. Al riguardo il Tribunale ha quindi statuito che stante la diversità di livelli e conseguentemente di mansioni “il diritto ad essere assunto con contratto a tempo indeterminato, dopo essere stato più volte assunto con contratto di lavoro a termine, non spetta al lavoratore in ogni caso, ma solo ove le nuove assunzioni concernano pari mansioni ed inquadramento, ossia condizioni coincidenti”.