VALIDITA’ ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI DURANTE LE PROCEDURE DI CAMBIO APPALTO

Sent. Tribunale di Milano – Sez. Lavoro n. 6085 del 5 maggio 2021 – Confermata in sede di Appello

Massime: Validità ed efficacia degli accordi sottoscritti tra le parti sociali in sede di cambio appalto- Applicabilità dei contratti collettivi aziendali- modificabilità delle mansioni del lavoratore

1)     Validità ed efficacia di tutti gli accordi sottoscritti tra le parti sociali in sede di cambio appalto: nell’ambito delle procedure di cambio appalto disciplinate dal CCNL, gli accordi conclusi tra le Organizzazioni sindacali e la parte datoriale mutuano la loro natura e la loro legittimità dallo stesso CCNL che disciplinando le procedure di cambio appalto consente ai lavoratori della società uscente di proseguire il rapporto lavorativo con la società subentrante. Tali accordi si pongono letteralmente in prosecuzione della concertazione del cambio appalto, quando
vengono sottoscritti dalle medesime OOSS nazionali sottoscrittrici del CCNL che condividono con la società subentrante un adeguamento dell’organizzazione che senza ledere il trattamento economico e le esigenze normative dei lavoratori coinvolti consente temporaneamente di adattare le esigenze aziendali al contesto storico e al nuovo perimetro dei servizi.

2)   Applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell’azienda: i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo. Ciò è giustificato dalla circostanza che la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.

3)     Modificabilità delle mansioni del lavoratore: l’art. 2103 c.c. così come novellato dall’art. 3 del Dlgs 81/2015 ha ampliato l’ambito entro cui il datore di lavoro può modificare le mansioni del lavoratore, disponendo al comma 2 che “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”.

 

Nota:

La suindicata pronuncia ha ad oggetto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da alcuni lavoratori, che lamentando di aver subito un illegittimo demansionamento, a seguito dell’espletamento della procedura di “cambio appalto”, impugnavano uno degli accordi sottoscritti, nel corso dello svolgimento delle relative trattative sindacali, tra l’Azienda subentrante, la società uscente e le OOSS stipulanti il contratto collettivo nazionale, chiedendo che ne venisse accertata la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o inefficacia.

Nello specifico i lavoratori impugnavano il verbale con cui le parti sociali, nell’ottica di salvaguardare le posizioni lavorative messe a repentaglio dalla riduzione del perimetro delle attività oggetto di appalto, così come imposto dalla Committente, addivenivano alla soluzione di modificare le mansioni di alcuni lavoratori adibendo gli stessi a mansioni riconducibili ad un livello inferiore, mantenendone tuttavia inalterati il profilo contrattuale e gli aspetti economici del profilo di provenienza

Il Tribunale, all’esito di una ricostruzione degli eventi interessanti le procedure di cambio appalto, ha ritenuto fondate le eccezioni spiegate da parte convenuta confermando la legittimità di tutti gli accordi sottoscritti tra le parti sociali in sede di cambio appalto che, sottoscritti dalle stesse OOSS firmatarie del CCNL, mutuando la medesima natura del Contratto Collettivo Nazionale e risultando, quindi, applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, prevedevano il mutamento delle mansioni di alcuni lavoratori nell’ottica di salvaguardia del bacino occupazionale.

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