Il ruolo sostituto d’imposta. Rimborso dell’indebito trattenuto dall’amministrazione finanziaria.

CORTE DI APPELLO DI ROMA – II Sezione Lavoro e Previdenza – 5 marzo 2020 - DI MILANO – Sez. Lav. – 13 novembre 2017 n. 28588 – Est.  Dott.ssa Maria Pia Di Stefano – Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Marasco

Massima:

Il ruolo del sostituto d’imposta in ordine all’accertamento e al rimborso dell’indebito: sostituto d’imposta, quale anche datore di lavoro, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell’amministrazione finanziaria versandone direttamente a quest’ultima gli acconti d’imposta per conto del contribuente sostituto […]provvede cioè  - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non  in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione degli affari altrui) – ad adempiere ad un obbligazione altrui, quella appunto del sostituto nei confronti di un Amministrazione finanziaria. In realtà l’effettivo debitore degli acconti è, e rimane il contribuente sostituito, […] Se dunque l’importo è stato corrisposto per suo conto, è in primo luogo quest’ultimo – ossia il sostituito – ad essere tenuto a chiedere all’erario eventuali rimborsi fiscali per somme eventualmente corrisposte dal sostituto d’imposta. Può farlo anche il sostituito, ma questo non vuol dire che sia tenuto a farlo e che sussista in via generale un suo obbligo in questo senso.

Nota: il caso oggetto di analisi riguarda il ricorso in appello avverso la sentenza n. 10705/2015 depositata in data 03.12.2015, con la quale, il Giudice di prime cure rigettava la domanda avanzata da parte ricorrente in ordine alla richiesta di accertamento dell’indebito e di restituzione delle maggiori imposte asseritamente corrisposte in più dal proprio datore di lavoro in favore dell’erario.

La Corte d’Appello di Roma, osserva che il giudice di prime cure rigettava il ricorso in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R n. 602/1973, secondo cui la richiesta di restituzione di somme trattenute in modo indebito andava rivolta dal sostituito appellante all’Amministrazione finanziaria nel termine di decadenza di 48 mesi puntualmente indicato dal dettato normativo sopra richiamato; rigettando così la domanda risarcitoria per omessa prova dei criteri di quantificazione del preteso credito e del danno subito.

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