Affissione del codice disciplinare. Ascrivibilità della condotta. Proporzionalità della sanzione disciplinare.

TRIBUNALE DI ROMA – I Sezione Lavoro – 05/03/2020 n. 2301/2020 – Giudice Dott.ssa G. Di Girasole

Massima:

Necessaria affissione del codice disciplinare nei luoghi di lavoro - proporzionalità e legittimità della sanzione disciplinare: non è rilevante ai fini della valutazione della legittimità del procedimento disciplinare l’affissione del relativo codice, quando oggetto della contestazione “trattasi di regole di comportamento che non necessitano di specifica esplicitazione mediante affissione del codice disciplinare, che comunque è risultato essere affisso, consistendo in doveri connaturati allo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa, come tali immediatamente percepibili.

Nota:

Il caso in analisi ha ad oggetto la richiesta di parte ricorrente di dichiarare l’illegittimità del provvedimento disciplinare di natura conservativa irrogatogli alla luce degli avvenimenti occorsi durante la prestazione lavorativa in danno al datore di lavoro.

Nello specifico, la prestazione svolta dal lavoratore comportava l’accoglienza della clientela, la vendita di cibi e bevande ed il decoroso mantenimento degli spazi riservati al pubblico, il tutto, osservando le disposizioni del superiore gerarchico anch’esso in servizio nel medesimo tempo e luogo.

A sostegno dell’impugnativa avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio il ricorrente deduceva: 1) l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art 7 l. 300/70 ossia per mancata affissione del codice disciplinare; 2) la violazione dei requisiti di tempestività, puntualità e circostanzialità dei fatti contestati; 3) l’irrilevanza dei fatti contestati e la sproporzione tra quanto contestato e la sanzione irrogata.

Il Giudice, nel condividere la posizione del datore di lavoro operava le seguenti considerazioni.

Considerato che l’art 7 l. 300/70 prevede il diritto del prestatore di lavoro di consultare il codice disciplinare che lo stesso è chiamato a rispettare e quindi il corrispondente dovere di affissione del medesimo codice da parte del datore di lavoro, il Giudice, in primo luogo sofferma la sua analisi su questo aspetto, considerando rispettato il richiamato precetto normativo atteso che l’affissione del codice disciplinare è da ritenersi “adeguatamente provata” essendo questo affisso in formato cartaceo nella sede operativa dedicata al personale e da questi frequentato in materia assidua, inoltre, il codice era presente in formato digitale nel luogo ove il ricorrente -nella giornata in questione- svolgeva la sua prestazione lavorativa.

Inoltre, il Giudice osserva che le circostanze oggetto della contestazione risultano ammesse dallo stesso ricorrente, che – invano – tenta di giustificare in vario modo il suo comportamento, atteso che quanto addebitato al ricorrente risulta provato ed anzi confermato dallo stesso tanto in sede di giustificazioni che nel ricorso stesso.

Premesso quanto sopra, il Giudicante rileva che quanto contestato al ricorrente integra gli estremi di un illecito disciplinare, in quanto, dall’analisi dei regolamenti interni aziendali è possibile riscontrare come i servizi assegnati al prestatore di lavoro corrispondano a quelli previsti per gli addetti alla medesima mansione ed inquadrati nel medesimo livello professionale. Pertanto, l’operatore era tenuto a svolgere le attività oggetto di contestazione e per di più sotto il potere direttivo e di controllo del suo superiore gerarchico. Il tutto senza sottacere che le regole di comportamento violate dal prestatore di lavoro non necessitano di una specifica esplicitazione, consistendo le stesse in doveri connaturati allo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa e come tali immed

Sottoscrivi la newsletter
per ricevere tutte le news

Accetto Informativa sulla privacy

Dove siamo

Roma

Via Messina 30 - 00198 - Roma
Tel. 06.8549939 | 06.84082394

Milano

Corso di Porta Vittoria n.8 - 00122 - Milano
Tel. 06.8549939 | 06.84082394

© 2023 - DM LEGAL STA S.r.l. | Via Messina, 30 | 00198 ROMA | P.I. 16597341003. All rights reserved. Powered by IT Consulent

Follow Us  —