Cancellazione della societa’ dal registro delle imprese: effetti sui creditori della societa’
Sentenza del Tribunale di Napoli n. 5288/2019 del 23.7.2019 Giudice dott. Federico Bile
Oggetto: pagamento somme per differenze retributive
Massime: Cancellazione ed estinzione della società anche in presenza di creditori insoddisfatti - L’estinzione della società non determina l’esclusione della responsabilità nei confronti dei soci - Successione a titolo universale dei soci nei rapporti obbligatori ancora pendenti dell’ente estinto
- Cancellazione ed estinzione della società anche in presenza di creditori insoddisfatti: con la nuova previsione normativa di cui al comma 2 dell’art. 2495 c.c. è possibile procedere all’iscrizione presso il Registro delle imprese della cancellazione di una società anche se in capo alla medesima sussistano posizioni debitorie.
- L’estinzione della società non determina l’esclusione della responsabilità nei confronti dei soci: dopo la cancellazione della società i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere il loro credito verso le persone dei soci “unicamente nell’ipotesi in cui vi siano state delle somme distribuite in sede di bilancio finale di liquidazione e comunque sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Presupposto dell’azione nei confronti dei soci di una società cancellata è dunque la riscossione di somme da parte di questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione, in relazione ai quali opera la limitazione legale della responsabilità patrimoniale di ciascuno.
- Successione a titolo universale dei soci nei rapporti obbligatori ancora pendenti dell’ente estinto: la disciplina per cui i creditori della società possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci anche dopo l’estinzione della società si configura come successione a titolo particolare dei soci nei rapporti obbligatori ancora pendenti con l’ente estinto.
Nota:
la suindicata pronuncia prende le mosse dal ricorso proposto dal lavoratore ai fini del pagamento delle somme per differenze retributive maturate e non corrisposte dalla società convenuta e che durante il giudizio si è estinta con la conseguente cancellazione dal registro delle imprese. Il giudice ha dunque analizzato dettagliatamente la disciplina dell’estinzione della società e la conseguente possibilità per i creditori della stessa di agire nei confronti dei soci.
In effetti, ai sensi dell’art. 2495 co. 2 c.c. “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Dopo la cancellazione i creditori possono dunque far valere il loro credito non già verso la società, ma verso le persone dei soci e dei liquidatori. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con tre sentenze simultanee hanno ribadito che “con la cancellazione dal Registro delle imprese si verifica a pieno titolo l’estinzione dell’ente e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di creditori insoddisfatti, i quali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.”
E’ ormai pacifico e consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, in forza del novellato art. 2495, comma 2 c.c. nel testo introdotto dall’art. 4 D.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti. La norma peraltro non risulta essere una mera interpretazione della disciplina previgente, ma è innovativa e ultrattiva, poiché trova applicazione anche alle cancellazioni iscritte prima del 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della disciplina), pur se l’effetto estintivo si produce non già dall’iscrizione ma soltanto dal momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Le SS.UU. sul tema hanno affermato i seguenti principi di diritto: “ Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio…”.
Altro aspetto analizzato dal Giudice nella suindicata sentenza concerne la possibilità di impugnare il verbale di conciliazione in conseguenza della condotta posta in essere dal datore di lavoro. Ad avviso del Giudicante va considerare dolosa o reticente la condotta del datore che, pur consapevole delle trattenute al Fondo, ha nascosto i suesposti inadempimenti al lavoratore, ed ha successivamente sottoscritto il verbale di conciliazione impugnato che mai avrebbe sottoscritto se avesse avuto conoscenza del mancato versamento delle trattenute al Fondo.