Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Ordinanza n. 73949/2019 del 11.7.2019 R.G. 9565/2019 Giudice Dott.ssa Monica Emili
- Oggetto: Ricorso ex art. 1, co. 47 e ss. L. n. 92/2019 - Impugnativa licenziamento GMO
Massime: elementi che escludono l’applicazione dell’art 2112 c.c. – Trasferimento d’azienda e disciplina
di cui all’art. 2112 c.c..
- Elementi che escludono l’applicazione dell’art 2112 c.c: “gli elementi sostanziali che escludono l’applicazione dell’art. 2112 c.c. devono consistere, da una parte, nella circostanza che l’appaltatore entrante abbia una propria struttura organizzativa e produttiva autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito e dall’altra parte, nel fatto che la realizzazione dell’opera come anche lo svolgimento del servizio siano caratterizzati da chiari elementi di discontinuità che generano una specifica identità di impresa.
- Trasferimento d’azienda e disciplina di cui all’art. 2112 c.c.: “quando non emerge alcuna differenza tanto nell’organizzazione quanto nei processi lavorativi rispetto a quelli posti in essere in precedenza si ricade nella disciplina di cui all’art. 2112 c.c.”.
Nota:
La suindicata ordinanza prende le mosse dal ricorso con il quale il lavoratore rivendicava la persistenza del rapporto di lavoro subordinato a seguito del licenziamento operato dalla società uscente a causa della cessazione dell’appalto.
Il giudice ha ritenuto fondate le doglianze del lavoratore ritenendo applicabile, nel caso di specie, l’art. 2112 c.c. poiché l’azienda subentrata nell’appalto ha mantenuto la stessa struttura, gli stessi beni e/o strumenti atti all’espletamento del servizio. Secondo il Giudice, non essendosi apprezzata alcuna differenza quanto alla organizzazione ed ai processi lavorativi rispetto a quelli posti in essere in precedenza si è realizzata soltanto una mera mutazione della titolarità dell’azienda.
Nel caso in oggetto peraltro il giudice ha recepito in toto l’orientamento della giurisprudenza europea e di legittimità. Secondo la Corte di Giustizia l’identità “laddove venga essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali ed immateriali, comprensivi del personale e delle sue competenze, necessarie ed imprescindibili all’esercizio do una specifica e stabile attività economica imprenditoriale”. Per la Corte di Cassazione “è ravvisabile la conservazione dell’identità di impresa quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici funzionalizzati all’esercizio stabile e continuativo di attività economica in forma di impresa” (Cass. n. 17063/2015; Cass n. 1102/2013; Cass. n. 15094/2011).
In conclusione il Giudice, definitivamente pronunciando, ha ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c. il quale prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario con conservazione di tutti i diritti che ne derivano ed ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente al passaggio alle dipendenze della subentrante senza soluzione di continuità non essendo prevista nel caso del trasferimento d’azienda una nuova assunzione.