Competenza territoriale

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI – Sezione Lavoro – 4.06.2019 – Giudice Dott. Carraro

Massime: Competenza territoriale – Fori competenti nelle controversie individuali di lavoro – Conclusione del contratto – Individuazione della competenza per territorio nelle controversie di lavoro

  • Competenza territoriale: la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda non rilevando a tal fine le eventuali contestazioni del convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento di tale domanda, né la domanda riconvenzionale.
  • Fori competenti nelle controversie individuali di lavoro: in materia di controversie individuali di lavoro l’art. 413 c.2 c.p.c. prevede tre fori speciali esclusivi ed alternativi costituiti dal giudice del luogo ove è sorto il rapporto (c.d. forum contractus), dal giudice dove si trova l’azienda e dal giudice dove si trova la dipendenza dell’azienda presso il quale il lavoratore è addetto
  • Conclusione del contratto: il rapporto di lavoro sorge nel momento in cui si conclude il contratto ed ai sensi dell’art. 1326 c.c., il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
  • Individuazione della competenza per territorio nelle controversie di lavoro: ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle controversie di lavoro il meccanismo previsto dall’art. 1326 c.c. e dall’art. 1335 c.c. opera soltanto se non vi sono elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta.

Nota:

La suindicata pronuncia ha ad oggetto l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito sollevata dalla parte convenuta.

Il Tribunale in completa aderenza a quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “nelle controversie individuali di lavoro, l’attore è libero di scegliere uno dei fori alternativi di cui all’art. 413, secondo comma, cod. proc. Civ., ma ha l’onere di dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto”.

Il Giudice, nel dichiarare la propria incompetenza e contestualmente dichiarare competente il Giudice del luogo presso cui era addetto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro ha evidenziato che:

  • dalla documentazione in atti non emergeva quale fosse stato il luogo in cui sorgeva il rapporto contrattuale;
  • non sussistevano elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione fosse avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui avveniva la sottoscrizione della proposta;
  • non poteva farsi riferimento al criterio del luogo ove la prestazione aveva avuto inizio. Tale criterio è utilizzabile soltanto nella misura in cui non sia possibile identificare il luogo ove il rapporto sorge e non già quando ne manca invece la prova.

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