Giudice competente nell’accertamento del credito nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

TRIBUNALE DI ROMA - 23.05.2019 - Sentenza n. 5054/2019

Massima: Competenza funzionale: il giudice competente nell’accertamento dei crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 52 decreto legislativo 159/2011, è il Giudice Delegato nominato nell’ambito del procedimento inerente la misura di prevenzione adottata.

Nota:

la suindicata pronuncia prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Roma sez lavoro e previdenza con il quale il ricorrente chiedeva ed otteneva con l’emissione di decreto ingiuntivo l’ingiunzione di pagamento. Avverso il suddetto decreto l’opponente eccepiva, tra le altre, anche il difetto di giurisdizione del Tribunale adito dalla controparte in sede monitoria atteso che il patrimonio e le quote sociali della società OMISSIS fossero sottoposte a misura di prevenzione. Parte opposta rilevava, inoltre, che secondo la previsione della normativa antimafia, ai sensi dell’art. 52 e ss. del D.Lgs 159/2011, i crediti vantati dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a tale misura debbano essere accertati secondo le disposizioni di cui agli artt. 57,58 e 59 del medesimo D.Lgs., ossia con procedura di verifica dei crediti dinnanzi al Giudice Delegato nominato nell’ambito della misura di prevenzione adottata. Tale eccezione è stata totalmente accolta dal G.L. e pertanto ha provveduto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.

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