Il beneficio della preventiva escussione nei rapporti tra Committente, Appaltatori e Sub-Appaltatori.
TRIBUNALE DI MILANO – Sezione Lavoro – 20.9.2018 n. 2305 – Est. Tullio Perillo
Massime: Onere della prova – Fondo di Tesoreria- Beneficio di preventiva escussione ex art. 29
- Onere della prova: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancore una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto, adempimento
- Fondo TFR: il meccanismo previsto dal legislatore prevede che il datore di lavoro sostanzialmente anticipi al lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato versato al Fondo, salvo poi effettuare i debiti conguagli, prioritariamente sui contributi che per altri lavoratori avrebbe dovuto versare al Fondo stesso e secondariamente sui contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali
- Beneficium excussionis: Non essendovi dubbio che il beneficio in commento rilevi sotto il profilo sostanziale e non già processuale, la circostanza che l’appalto per cui è causa sia antecedente l’intervento riformatore del legislatore rende legittima l’istanza di parte.
Nota:
La pronuncia suindicata, agli atti dello Scrivente Studio, ha avuto origine dalla pretesa creditoria avanzata da alcuni lavoratori al fine di ottenere crediti derivanti da TFR non corrisposti.
Gli attori convenivano in solido le società OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS facendo valere pretese al TFR che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non era stato loro versato, evocando a tal fine in giudizio tutte le società in ragione della loro appartenenza alla filera dell’appalto.
Il giudice ha ritenuto integrata la prova della fonte della prestazione da parte dei ricorrenti, ricordando come, in questo caso l’obbligazione trova fondamento in una norma di legge, quella istitutiva del Fondo di Tesoreria.
Ed in tal senso il Tribunale si è allineato al noto orientamento giurisprudenziale che in tema di distribuzione dell’onere della prova ha ritenuto: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancore una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto, adempimento
Quale diretta conseguenza della previsione, in via normativa, del Fondo di Tesoreria, il datore è tenuto ad anticipare al lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato e versato al fondo, salvo poi effettuare i debiti conguagli. L’esaminata previsione non toglie, comunque, al datore di lavoro la titolarità dell’obbligazione passiva, non essendo tale ultimo soggetto mero “adiectus solutionis causa”, ma vero e proprio obbligato.
Proprio per le ragioni suesposte il Tribunale ha osservato che “in altri termini, il meccanismo previsto dal legislatore prevede che il datore di lavoro sostanzialmente anticipi al lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato versato al Fondo, salvo poi effettuare, a fine mese, i debiti conguagli, prioritariamente sui contributi che per altri lavoratori avrebbe dovuto versare al Fondo stesso e secondariamente sui contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali”.
Ed allora, riconosciuta la fonte dell’obbligazione ed ammessa la società datrice al pagamento dell’obbligazione retributiva, in quanto tenuta in qualità di obbligata passiva, i giudicanti hanno risolto la questioni del beneficio della preventiva escussione in ragione della valida proposizione dell’eccezione prevista ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003.
La suddetta disposizione prevede che, in caso di appalto di opere e servizi, il committente sia obbligato in solido con l’appaltatore/datore di lavoro diretto in relazione alle obbligazioni aventi ad oggetto i trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La norma prescrive puntualmente che “… il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidare di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori …”.
Mette conto sottolineare come, nel dare applicazione alla disciplina dell’art. 29, in un obiter conclusivo il giudicante si sia orientato nel senso di riconoscere natura sostanziale al beneficio di preventiva escussione, ammettendo che esso possa trovare applicazione per le fattispecie perfezionatesi successivamente alla sua entrata in vigore.
Sostiene il Tribunale di Milano, infatti, in merito all’eccezione prevista nella vecchia formulazione normativa dell’art.29 che: “Non essendovi dubbio che il beneficio in commento rilevi sotto il profilo sostanziale e non già processuale, la circostanza che l’appalto per cui è causa sia antecedente l’intervento riformatore del legislatore rende legittima l’istanza di parte”.