Licenziamento per giusta causa requisiti immediatezza e proporzionalità

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5355 del 19.07.2018 OPPOSIZIONE L. 92/2012 C.D. LEGGE FORNERO           

Massime: il requisito dell’immediatezza nella contestazione disciplinare. Giudizio di proporzionalità tra condotta addebitata e sanzione espulsiva. Sussistenza della giusta causa alla luce del disvalore ambientale.

  • Il requisito dell’immediatezza nella contestazione disciplinare: l’immediatezza della contestazione disciplinare nel licenziamento per giusta causa va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, soprattutto quando la condotta del lavoratore implichi una valutazione globale ed unitaria poiché consistente in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti.
  • Giudizio di proporzionalità tra condotta addebitata e sanzione espulsiva: ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa compromettere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto di lavoro pregiudizievole agli scopi aziendali.
  • Sussistenza della giusta causa alla luce del disvalore ambientale: la condotta del lavoratore di violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, ai fini della sussistenza della giusta causa, deve essere valutata anche alla luce del disvalore ambientale che la stessa assume.

Note: la pronuncia in esame trae origine dal ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012 con il quale il lavoratore ha chiesto, in riforma dell’ordinanza resa, di dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria.

Il lavoratore, tra le altre, eccepiva altresì la tardività della contestazione ed a tal proposito il Tribunale ha evidenziato quanto già precedentemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità e cioè: “ai fini della valutazione del requisito di immediatezza di un qualsiasi provvedimento disciplinare, si deve tener conto non tanto della distanza temporale fra la realizzazione dell’infrazione e il momento della contestazione, quanto della tempestività della reazione del datore di lavoro rispetto alla conoscenza che egli abbia acquisito in ordine alla mancanza commessa dal dipendente”. La non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo potrebbe essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità organizzativa e strutturale dell’azienda possa far ritardare il provvedimento stesso.

In ordine al profilo della proporzionalità nella giusta causa, ritiene il Tribunale che deve tenersi conto non solo dell’addebito in termini oggettivi e quindi dell’attività criminosa del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni ma anche del numero degli episodi perpetrati che escludono tale riconducibilità ad una mera dimenticanza. Inoltre, la condotta del lavoratore deve essere valutata anche alla luce della sua capacità di assurgere a “modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi per gli altri dipendenti dell’impresa, soprattutto se l’attività lavorativa viene svolta anche al di fuori del diretto control

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