Elementi differenziali che contraddistinguono il vizio di violazione di legge da quello della motivazione.
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza del 17.07.2018 n.19036 – Presidente Adriana Doronzo – Cons Rel. Dott. Francesca Spena;
Massima: […]il discrimine tra violazione di legge in senso proprio e vizio della motivazione è segnato, in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestazione della valutazione delle risultanze di causa.
Note:
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal lavoratore, con il quale era impugnata la sentenza della Corte d’appello che confermava la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato a seguito di episodi di appropriazione indebita ai danni del datore di lavoro.
In tale contesto i giudici di legittimità hanno stigmatizzato l’uso strumentale da parte del ricorrente del vizio di violazione di norme, con il quale si è tentato di contestare l’accertamento del fatto compiuto nella sentenza impugnata in ordine alla commissione da parte del prestatore dei fatti oggetto di contestazione disciplinare.
In effetti, come ricordato dalla Suprema Corte, mezzo per confutare le risultanze dell’istruttoria è unicamente il vizio di motivazione e non quello di violazione di legge: “Invero, il discrimine tra violazione di legge in senso proprio e vizio della motivazione è segnato, in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestazione della valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis; Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonché Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499)”;
Dunque il sindacato delle valutazioni discrezionali operate dal giudice di merito - nel caso in esame in particolare l’apprezzamento del mansionario e dell’attendibilità di un teste – doveva necessariamente essere dedotto mediante il vizio di motivazione, che il lavoratore non ha fatto valere ne d’altronde avrebbe potuto far valere in quanto la domanda è stata respinta in entrambi i gradi di merito per le medesime ragioni di fatto.
Per tali motivi la Suprema Corte, in un obiter ha voluto ricordare come: “…il discrimine tra violazione di legge in senso proprio e vizio della motivazione è segnato, in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestazione della valutazione delle risulta