Licenziamento per giusta causa. Grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ai fini della contestazione. Indebita appropriazione di somme di danaro.
TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lav. – 11.07.2018 n. 18907 – Est. F. Scarzella
Massima:
Procedimento disciplinare – Provvedimento disciplinare di licenziamento per giusta causa –prova - Appropriazione da parte del lavoratore di somme spettanti al datore di lavoro – Disvalore sociale della condotta – Compromissione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
La condotta contestata al ricorrente, così come accertata in causa, appare sicuramente idonea a compromettere, in maniera definitiva, ex. Artt.2119 cc. e 64CCNL di settore, il vincolo fiduciario necessariamente sotteso a ogni rapporto di lavoro tenuto conto che non risulta attendibilmente provato in giudizio che il lavoratore, al momento degli incassi in oggetto e, comunque, nei giorni immediatamente successivi, fosse concretamente impossibilitato a versare i relativi importi con le modalità spazio temporali previste dalle vigenti procedure aziendali
Nota: il caso analizzato dalle pronunce agli atti dello studio ha ad oggetto un licenziamento irrogato a seguito di episodi di appropriazione indebita ai danni del datore di lavoro commessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa attraverso modalità elusive riscontrate dal datore di lavoro all’uopo incaricando una agenzia investigativa.
Nello specifico, la prestazione lavorativa svolta dal lavoratore comportava la detenzione ed il maneggio di denaro aziendale (provento di vendite di beni anch’essi di proprietà aziendale), del quale il lavoratore aveva la custodia e l’obbligo di farne versamento al termine della prestazione.
Avverso il suddetto provvedimento espulsivo, il lavoratore proponeva impugnativa, adducendo diversi profili di illegittimità del licenziamento comminatogli. In particolare il prestatore faceva valere le seguenti censure: a) insufficienza sul piano probatorio in merito alla giusta causa del licenziamento, b) illegittimità del licenziamento comminato.
Le doglianze fatte valere da parte ricorrente sono state entrambe disattese dall’organo giudicante il quale, da un lato ha ritenuto, in base ad un giudizio necessariamente sommario in ragione della fase processuale, sufficientemente assolto l’onere ex. Art. 2967 c.c. circa la prova della sussistenza e della rilevanza degli addebiti mossi, nonché della loro diretta riferibilità a parte ricorrente.
Da altro canto ha riconosciuto il giudicante documentalmente provata la giusta causa richiesta ai sensi degli artt. 2119 c.c. e del CNNL di settore, considerando la condotta del lavoratore che si appropri di somme di denaro spettanti al datore di lavoro, sia per la sua materialità, sia per l’elemento psicologico idonea ad integrare quella grave compromissione del vincolo fiduciario anche in ragione dell’evidente disvalore sociale rivestito dalla condotta di chi, responsabile del tempestivo versamento di danaro di proprietà della datrice di lavoro, se ne appropri indebitamente a danno della società.
Ha affermato il giudice in tale ultimo senso: “La condotta contestata al ricorrente, così come accertata in causa, appare sicuramente idonea a compromettere, in maniera definitiva, ex. Artt.2119 cc. e 64CCNL di settore, il vincolo fiduciario necessariamente sotteso a ogni rapporto di lavoro tenuto conto che non risulta attendibilmente provato in giudizio che il lavoratore, al momento degli incassi in oggetto e, comunque, nei giorni immediatamente successivi, fosse concretamente impossibilitato a versare i relativi importi con le modalità spazio temporali previste dalle vigenti procedure aziendali”.