Trasferimento di azienda, responsabilità solidale del cessionario.

TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro - Sentenza del 17.05.2018 n. 4053/n. 4054 /n. 4055/n. 4056 – Giudice: Dott. Alfonsina Bellini

Massima

La disciplina posta dal 2° comma dell’art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone – al pari di quella prevista dal 1° e 3° comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili – la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della società cedente all’assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno).

Note:

            La pronuncia suindicata, agli atti dello Scrivente Studio, ha avuto origine dalla pretesa creditoria avanzata da un lavoratore nei confronti di una società cessionaria dell’attività di azienda commerciale, avverso la quale erano fatti valere una serie di crediti, quali stipendi e differenze retributive a vario titolo.

Ebbene, si è posta nel caso la questione in ordine al presupposto di operatività della solidarietà in capo al cessionario.

Sul punto l’art. 2112 cc. prescrive puntualmente: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.[…]”

Dunque, presupposto indefettibile affinché la disciplina inderogabile prevista ex art. 2112 c.c. possa trovare applicazione è il fatto che, al momento del trasferimento d’azienda, sia in essere un valido rapporto di lavoro.

La norma citata, a contrario, non trova applicazione nel caso in cui i rapporti lavorativi con i prestatori si siano esauriti oppure non siano stati ancora costituiti.

In tal senso si veda quanto affermato dalla S.C. con la nota pronuncia Cass. 29/3/2010 n. 7517, Pres. Vidiri Est. Napoletano, in Orient. Giur. Lav. 2010, 401 : “La disciplina posta dal 2° comma dell’art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone – al pari di quella prevista dal 1° e 3° comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili – la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione

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