Inquadramento. Onere della prova.

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI – Sezione Lavoro – 09.05.2018 n. 3259 – Giudice Dott. Luigi Ruoppolo

Massima: La mancata allegazione in ricorso ha precluso la possibilità di provare la predetta circostanza, dovendosi ritenere tardiva l’istanza di acquisizione documentale formulata dai ricorrenti, considerato che le allegazioni e la relativa prova della circostanza poteva essere fatta valere sin dal momento introduttivo dei giudizi, essendo parte istante nelle condizioni di soddisfare i relativi oneri a suo carico.

Responsabilità civile datoriale in materia di infortuni sul lavoro. Nesso di causalità intercorrente tra l’infortunio e i danni provocati.

Nota: La pronuncia suindicata, agli atti dello Scrivente Studio, afferisce la pretesa di alcuni lavoratori al riconoscimento del livello di inquadramento maggiore in ragione del compimento dei tre anni di anzianità contrattualmente previsti per la verificazione dello scatto al livello successivo.

Il giudice con la pronuncia in esame ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento, in ragione del fatto che non poteva ritenersi provata la circostanza dell’effettiva sussistenza delle condizioni invocate per il passaggio alla posizione retributiva superiore.

Tale conclusione è stata raggiunta dal Tribunale di Napoli considerando che i ricorrenti non erano in possesso delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività espletate come da ccnl di settore, quale condizione per il passaggio alla posizione retributiva superiore.

Quindi risultando di fatto mancanti i requisiti indispensabili ai fini del riconoscimento del livello di inquadramento maggiore il giudicante concludeva affermando: “La mancata allegazione in ricorso ha precluso la possibilità di provare la predetta circostanza, dovendosi ritenere tardiva l’istanza di acquisizione documentale formulata dai ricorrenti, considerato che le allegazioni e la relativa prova della circostanza poteva essere fatta valere sin dal momento introduttivo dei giudizi, essendo parte istante nelle condizioni di soddisfare i relativi oneri a suo carico”.

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