Risarcimento danni da infortunio. Nesso di causalità.
TRIBUNALE DI MILANO – Sezione Lavoro – 12.09.2017 n. 1768 – Est. Eleonora De Carlo
Massima:
Responsabilità civile datoriale in materia di infortuni sul lavoro. Nesso di causalità intercorrente tra l’infortunio e i danni provocati.
Ora in tale quadro le deduzioni di cui in ricorso e la documentazione prodotta sono, in quanto carenti, ostativi dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto asseritamente verificatosi il 2.12.14 e le conseguenze allo stesso attribuite dal lavoratore. Infatti, tra quell’episodio e i danni che il ricorrente allo stesso imputa è preclusa la verifica del nesso di causalità: il decorso di un lasso di tempo tra il fatto del 2.12.14 e il ricorso a cure mediche non consente di riferire univocamente i danni alla persona lamentati dal ricorrente solo al fatto del 2.12.14, potendo nelle more essere intervenuti altri fattori causali da soli sufficienti a provocare i danni che il ricorrente lamenta, in difetto di precisazioni sul punto da parte del ricorrente su quanto occorso al ricorrente stesso nel lasso di tempo successivo al preteso infortunio, anche a fronte della carente documentazione medica.
Nota: La pronuncia suindicata, agli atti dello Scrivente Studio, riguarda un interessante spunto proposto dal Tribunale di Milano in tema di onere probatorio gravante sul lavoratore che proponga domanda finalizzata al riconoscimento della responsabilità del datore per l’infortunio occorso al dipendente.
Nel caso deciso, il giudice ha rilevato come il lavoratore ricorrente abbia posto a fondamento della propria pretesa unicamente la deduzione di un infortunio intervenuto, al quale non faceva seguito alcun riscontro in termini probatori.
Ed infatti il primo documento medico fornito dal lavoratore era l’esito di una risonanza magnetica, eseguita successivamente all’evento dannoso, dalla quale non era tuttavia rinvenibile in alcun modo l’evento lesivo.
Il prestatore non aveva provveduto neppure alla tempestiva denuncia dell’incidente occorso al datore e all’INAIL e tantomeno l’evento lesivo emergeva con chiarezza dal successivo documento medico fornito dal prestatore, una lettera di dimissioni che si limitava a riferire la presenza di un “dolore acuto alla gamba SX a seguito di uno sforzo fisico intenso sul luogo di lavoro (sollevamento di una cassa)”.
Sottolineava l’organo giudicante allora, come le deduzioni svolte nel ricorso e nella documentazione prodotta fossero carenti sul piano probatorio e pertanto ostative all’accertamento del nesso di causalità tra il fatto e le conseguenze dannose allo stesso attribuite dal lavoratore.
Ed infatti, in materia di infortuni sul lavoro, grava sul datore un obbligo di sicurezza, che va adempiuto adottando tutte le cautele generiche di diligenza e prudenza nonché vigilando affinché le misure di sicurezza siano concretamente rispettate dai dipendenti.
Predisposte tali misure, non potrà essere addebitato al datore infortunio alcuno, a meno che questo non sia effettivamente comprovato da documentazione medica consona ed appropriata.