licenziamento per gmo. insussistenza del licenziamento orale comunicato alla residenza del lavoratore.

TRIBUNALE DI ROMA – Sezione II Lavoro – 21 novembre 2016 – Est. Alessandro Nunziata

Massima:
Posto il principio di tassatività della forma scritta del licenziamento di cui all’ art. 2 della L. 604/66, è onere del lavoratore che deduca di essere stato estromesso verbalmente dal datore di lavoro, allegare e provare detta circostanza, laddove, solo in caso di ottemperanza a tale onere, incombe sul datore di lavoro provare invece di aver adottato la forma scritta richiesta ex lege o la presenza di dimissioni; impossibilità di dare rilievo al mancato ricevimento della comunicazione di cui sia dimostrata la spedizione all’indirizzo di residenza –noto all’azienda- per configurare la forma orale del licenziamento.
Nota:
La presente sentenza agli atti dello studio riveste un particolare profilo di interesse in relazione al principio di cui all’art. 2 della L. 604/1966 inerente la forma scritta del licenziamento. In particolare, avverso il licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo da parte di un’azienda datrice di lavoro sottoposta alla misura di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il dipendente proponeva ricorso deducendo come la misura espulsiva gli fosse stata comunicata verbalmente dal datore di lavoro, assumendo di non aver ricevuto detta comunicazione presso la propria residenza.
Si costituiva in giudizio la società resistente, allegando agli atti la documentazione attestante non solo l’avvenuta spedizione della raccomandata contenente il provvedimento espulsivo, ma anche la certificazione anagrafica in possesso della stessa – e di cui il lavoratore non aveva mai comunicato la variazione- tanto che al medesimo indirizzo il lavoratore aveva finanche ricevuto gli inviti inoltrati dalla DTL in relazione alla procedura alla quale pure aveva preso parte.
Il Giudice ha ritenuto insussistente il vizio della oralità nei termini dedotti allorché il datore di lavoro provveda a trasmettere il provvedimento espulsivo alla residenza del lavoratore risultante dalla certificazione anagrafica e all’indirizzo da egli comunicato all’azienda, senza che possa essergli ascritta alcuna negligenza.

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