I confini della competenza funzionale del Giudice del Lavoro in relazione al

TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro - Sentenza del 30.05.2017 n. 3692 - Giudice: Dott.ssa Laura Bajardi;
TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro - Sentenza del 30.05.2017 n. 3693 - Giudice: Dott.sa Laura Bajardi
D.LGS. N. 159/2011 (c.d. CODICE ANTIMAFIA)

Massima:
Ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. n. 159/2011 i crediti vantati dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione devono essere accertati secondo le disposizioni di cui agli artt. 57,58 e 59 del suddetto decreto legislativo, ossia innanzi al Giudice Delegato nominato nell’ambito della misura di prevenzione adottata. Stante l’incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, il ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile.
Note:
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 ha sollevato dubbi sulla competenza funzionale del Giudice del Lavoro per i crediti di lavoro maturati nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione.
Infatti, l’ art. 52 del Decreto Legislativo da ultimo citato prevede una procedura, per alcuni versi simile alla procedura fallimentare, in base alla quale “i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro (...) devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,58 e 59” ossia secondo la procedura di verifica dei crediti innanzi al Giudice Delegato Penale della Misura di Prevenzione.
La norma è stata diversamente interpretata quanto ai limiti della giurisdizione civile.
Infatti, in assenza di pronunce di legittimità sul punto, in via prevalente la giurisprudenza di merito ritiene improcedibili le domande promosse innanzi il Giudice del Lavoro relative crediti sorti prima dell’applicazione della misura preventiva, riconoscendo la competenza funzionale del Giudice Delegato Penale e ritenendo necessario l’accertamento nella forme della verifica dei crediti di cui alla richiamata norma (cfr. Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2516/2015; Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5296/2015).
Secondo altra parte della giurisprudenza di merito sussiste la giurisdizione del Giudice delegato Penale anche in ordine ai crediti sorti successivamente all’applicazione della misura di prevenzione, concludendo per l’improcedibilità delle domande avanzate davanti al Giudice del Lavoro, come statuito nelle sentenze oggetto di commento.
Tale principio, d’altra parte, si rivela condiviso dalla giurisprudenza civile di merito, dove si rilevano precedenti che concludono comunque per la improcedibilità delle domande avanzate davanti al Giudice Civile in favore del Giudice Delegato Penale (cfr. Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, n. 1841/2016; Tribunale di Roma, Sez. Civile, n. 80184/2016.).

LICENZIAMENTO PER GMO: SUSSISTE LA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO ALL’ACCERTAMENTO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

- Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 21.11.2016 (R.G.N. 24636/2016).

Massime:
1) Sussiste la cosiddetta incompetenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alla condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva; nel caso di sequestro delle quote e del patrimonio di una società ad opera del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, i crediti vanno accertati con uno speciale procedimento di verifica, che, secondo lo schema tipico del diritto fallimentare, prevede la predisposizione di uno stato passivo, la liquidazione di parte del patrimonio in sequestro ed il riparto delle somme ricavate tra i creditori; in particolare, i rapporti pendenti al momento del sequestro, rimangono sospesi ipso iure, essendo demandata all’amministratore giudiziario, con l’autorizzazione del giudice delegato, la scelta di subentrare nel contratto assumendo tutti i relativi obblighi ovvero risolto il contratto; in quest’ultimo caso il contraente ha diritto di far valere nel passivo, secondo le disposizioni della verifica dei crediti, quello conseguente al mancato adempimento (art. 52 ss D.lvo n. 159-11); sono espressamente richiamati, in quanto applicabili, gli artt. 72-83 della legge fallimentare; le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.
2) Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita.

Note:
Il caso di specie, che ha interessato lo Scrivente Studio Legale, ha avuto ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità e inefficacia di un licenziamento asseritamente intimato verbalmente con richiesta di condanna del datore di lavoro – società sottoposta a Misura di prevenzione penale ai sensi del d.lgs. 159/2011 - alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
In rito, disattendendo l’orientamento evidenziato nelle pronunce suindicate, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, non ha concluso per la improcedibilità della domanda di condanna avanzata davanti al giudice del lavoro ma ha ordinato la immediata rimessione al Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla Sezione Misure di Prevenzione.
In sostanza, il Giudice del Lavoro si è ritenuto competente in riferimento all’aspetto sostanziale del rapporto dedotto in domanda (an) mentre ha riconosciuto la competenza funzionale del Giudice delegato Penale in riferimento all’aspetto creditorio del rapporto stesso (quantum), statuendo quindi che, in un caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, il Giudice competente sia proprio il Giudice del Lavoro, non potendo essere attratta tale domanda nella sfera cognitiva di altro organo giudicante.
Le pronunce citate danno evidentemente conto dell’esistenza di un confronto della giurisprudenza ordinaria sui limiti della competenza funzionale all’interno della stessa in relazione al D. Lgs. n. 159/2011 e sulle conseguenze in rito, tuttora in attesa di essere approfondito e chiarito dalla giurisprudenza di legittim

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