Licenziamento per GMO. Legittimo in caso di riorganizzazione dell’assetto aziendale e soppressione di alcune posizioni lavorative.
TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 28.03.2017 n. 31573 – Est. Cristina Monterosso
Massima: Crisi aziendale documentata – Riorganizzazione dell’assetto aziendale – Soppressione di alcune posizioni lavorative – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Sussistenza.
È da ritenersi legittimo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, allorché la crisi dell’azienda datrice di lavoro, sottoposta a misura di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011, venga documentata dai bilanci d’esercizio che ne attestano un’ingente perdita economica, tale da imporre una riorganizzazione e ridimensionamento della società, e dalla conseguente risoluzione di diverse posizioni lavorative.
Nota: Si segnala la presente pronuncia agli atti dello studio, la quale ha affrontato il caso inerente il licenziamento comminato ad un lavoratore per giustificato motivo oggettivo da parte dell’azienda datrice di lavoro sottoposta a misura di prevenzione e provvedimento di confisca ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011. Nello specifico, il lavoratore impugnava il suddetto licenziamento, deducendo che l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo alla base, avendo lo stesso accertato, successivamente all’estromissione, l’assunzione di un'altra risorsa in azienda impiegata nello svolgimento delle sue stesse funzioni. Per tale ragione, proponeva ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro; costituitasi la società resistente, la stessa deduceva in primis di essere stata sottoposta a misura di prevenzione e che, pertanto, le quote della società ed il patrimonio erano stati confiscati dal Tribunale. Inoltre, la suddetta società rappresentava come, nonostante i tentativi esercitati dagli amministratori giudiziari al fine di conservare il patrimonio della stessa attraverso la stabilizzazione del personale, le ingenti perdite economiche, documentate agli atti dai bilanci d’esercizio, non avessero permesso la prosecuzioni di diverse posizioni lavorative, tra le quali quella della ricorrente. Difatti, quest’ultima non rappresentava il solo lavoratore estromesso dal contesto aziendale mentre la nuova risorsa assunta dalla società era stata inserita nell’organico a distanza di tempo dal licenziamento irrogato al ricorrente, con contratto a tempo determinato per un mese al fine di sopperire alle ultime incombenze amministrative necessarie al completamento della chiusura della società; il tutto provato documentalmente e con prova testimoniale. Il Giudice, quindi, istruita la causa, ha ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo in ragione della provata crisi aziendale, tale da giustificare una riorganizzazione della società che comporti anche la soppressione di diverse posizioni lavorative. Alla luce delle suesposte deduzioni, il Giudice condannava parte ricorrente al pagamento delle spese a favore di parte resistente.