Il beneficio della preventiva escussione nei rapporti tra Committente, Appaltatori e Sub Appaltatori

TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro - Sentenza del 22.12.2016 n. 11245 – Giudice: Dott. Vincenzo Selmi
Massima:

Il beneficio della preventiva escussione patrimoniale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, non ha efficacia nel giudizio di cognizione ma esclusivamente in sede esecutiva, non rimando impedito al creditore di agire nella fase di cognizione onde poter ottenere un valido titolo esecutivo nei confronti del committente.

Note:
La pronuncia suindicata, agli atti dello Scrivente Studio, ha avuto origine dalla pretesa creditoria avanzata da alcuni lavoratori facendo valere la solidarietà con il datore di lavoro/appaltatore del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003; disposizione che prevede che, in caso di appalto di opere e servizi, il committente sia obbligato in solido con l’appaltatore/datore di lavoro diretto in relazione alle obbligazioni aventi ad oggetto i trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La norma prescrive puntualmente che “... il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidare di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ...”.
Proprio nella ricostruzione esegetica della disposizione appena citata si appuntano le interessanti considerazioni dell’organo giudicante.
E infatti, nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto come operante il beneficio della preventiva escussione in quanto il committente ha tempestivamente sollevato la relativa eccezione nella prima difesa.
In particolare, nella sentenza in commento, il Giudice ha precisato i rapporti intercorrenti tra il suddetto beneficio sia nella fase di cognizione che nella fase esecutiva del processo a partire dall’analogia riscontrata tra il beneficio della preventiva escussione come previsto e regolato dall’articolo 29 di cui al D. Lgs. citato e il beneficio di escussione dei soci rispetto al patrimonio sociale; e, in tale contesto, avallando un orientamento ormai consolidato del Giudice di legittimità, ha osservato come il creditore sociale non possa procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.
In ogni caso, non è impedito al medesimo creditore di agire sin dalla sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costui ovvero poter agire in via esecutiva contro di lui una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato.
In virtù di tali presupposti, il Giudice ha riconosciuto il diritto del lavoratore di agire nella fase di cognizione per poter utilmente ottenere un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro nonché, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003, nei confronti del committente, in favore del quale ha accolto il beneficio della preventiva escussione tempestivamente domandato; il tutto con l’effetto che il lavoratore dovrà preventivamente agire in executivis nei confronti del datore di lavoro e, solo all’esito della infruttuosa esecuzione nei confronti del patrimonio di quest’ultimo, nei confronti del committente.
Nel caso di specie, la specificità del rapporto di appalto aveva consentito al committente di avanzare altresì domanda di manleva e garanzia ai danni dell’appaltatore/datore di lavoro rispetto alle conseguenze derivanti dalla pretese fatte valere giudizialmente dai lavoratori; di talchè l’accoglimento della suddetta domanda di garanzia ha comportato la condanna dell’appaltatore di lavoro/datore di lavo

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