Rapporti tra CCNL MOBILITA’ AF 2012 ed accordi aziendali di secondo livello
TRIBUNALE DI ROMA - Sezione IV Lavoro - Sentenza del 30.12.2015 n. 11380 – Giudice: Dott. M.G. Marrocco;
- Sentenza del 30.12.2015 Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, n. 11381 – Giudice: Dott. M.G. Marrocco
Massima:
Le previsioni contenute all’interno degli accordi c.d. di secondo livello possono operare in deroga alle previsioni del CCNL, in base al criterio di prevalenza della volontà delle parti negoziali nella disciplina del rapporto di lavoro. In sede di interpretazione degli accordi c.d. di secondo livello, che deroghino a quanto prescritto dal CCNL, si deve dare rilievo alla volontà negoziale delle parti complessivamente intesa, per valutare lo scopo effettivamente perseguito dalle parti stesse.
Note:
Le pronunce suindicate hanno trovato la loro origine in due controversie speculari, aventi ad oggetto pretese creditorie fondate sulla asserita applicazione delle disposizioni generali contenute nel CCNL di settore rispetto a quelle specifiche contenute nell’Accordo aziendale di secondo livello, intervenuto in deroga alle previsioni collettive nella disciplina delle indennità e diarie oggetto di pretesa da parte del lavoratore.
Sul punto, il Giudicante ha concluso per la prevalenza delle previsioni contenute nell’Accordo aziendale e tanto ha stabilito sulla base di precise e concordanti osservazioni che si seguono ad illustrare.
La premessa, su cui si è sviluppato l’orientamento suindicato, ha avuto ad oggetto l’individuazione dei criteri ermeneutici da applicarsi nel caso di specie, individuati dall’organo giudicante nelle previsioni di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile e, quindi, nelle regole interpretative proprie dei contratti.
Tale conclusione appare in linea con l’orientamento della Suprema Corte in tema di interpretazione dei contratti collettivi e degli accordi c.d. di secondo livello, secondo cui è rilevante la effettiva volontà delle parti per comprendere se gli accordi stessi operino in deroga o meno alle previsioni collettive (cfr. ex multis Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 19396/2014; cfr. altresì, Cass., n. 4839/2001, Cass., n. 2362/2004, Cass., n. 19351/2007).
Nel caso di specie, il Giudice di merito ha quindi concluso, una volta analizzata la effettiva volontà delle parti, per la prevalenza dell’Accordo aziendale di secondo livello sulle previsioni del CCNL; infatti, nel caso specifico, il datore di lavoro aveva concluso con le OO. SS. di settore l’accordo aziendale ritenuto prevalente andando a disciplinare in maniera novativa l’istituto previsto dalle disposizioni generali del CCNL di settore, adattando l’indennità oggetto di causa alle specificità della prestazione lavorativa e definendone la misura in peius rispetto alla previsione del CCNL alla quale vieppiù ha aggiunto alla detta indennità una ulteriore diaria, non prevista dalle previsioni collettive, integrando le disposizioni medesime, con l’effetto che le disposizioni di secondo livello, complessivamente considerate, sono state ritenute tali da assicurare al lavoratore un trattamento in melius.
Il decisum e la ragioni dello stesso hanno comportato la condanna del lavoratore alla refusione delle spese di lite.