Lavoro straordinario notturno. Difetto di allegazione.
TRIBUNALE DI ROMA – Sezione Lavoro – 9.12.2015 n. 39922/2014 – Dott. Di Stefano
Massime: Interpretazione dell’art. 4 accordo di confluenza CCNL attività ferroviarie – Pattuizioni contrattuali non rilevabili d’ufficio – Violazione del principio del contraddittorio
- Interpretazione dell’art. 4 accordo di confluenza CCNL attività ferroviarie: tale previsione contrattuale è diretta a precisare che deve ritenersi compreso nell’orario di lavoro, e per questo retribuito, tutto il servizio prestato;
- Pattuizioni contrattuali non rilevabili d’ufficio: l’esistenza di pattuizioni contrattuali idonee a fondare la domanda deve ritenersi un fatto costitutivo del diritto fatto valere e che pertanto deve essere allegato dalla parte non potendo il giudice rilevarlo d’ufficio;
- Violazione del principio del contradditorio: se il giudice rilevasse d’ufficio l’esistenza di una pattuizione contrattuale idonea a fondare la pretesa di una parte si verificherebbe una violazione del principio del contraddittorio, venendo leso il diritto di difesa della controparte e dello stesso generale principio dispositivo del processo civile.
Nota:
la pronuncia oggetto del presente giudizio prende le mosse dal ricorso proposto da una lavoratrice al fine di richiedere il pagamento a titolo di compenso per il lavoro straordinario notturno.
In particolare la ricorrente reclamava che la società datrice di lavoro non ricomprendeva nell’orario di lavoro, e quindi non retribuiva, le ore nelle quali il servizio veniva sospeso. Secondo la ricorrente tali ore sarebbero rientrate nell’orario di lavoro in ossequio all’art. 4, comma 3 dell’Accordo di Confluenza del 25.6.2009 e perciò sarebbero dovute essere retribuite poiché trattasi di prestazioni di lavoro straordinario notturno effettuato (eccedente l’orario di lavoro).
A sostegno della spiegata pretesa dunque la ricorrente richiamava unicamente la previsione dell’accordo collettivo applicabile al settore (di confluenza nel CCNL delle attività ferroviarie).
Per il Giudice di prime cure la previsione contrattuale invocata dalla ricorrente presuppone che nel tempo considerato un servizio venga di fatto svolto e dunque nel caso di specie risultava inidonea a fondare le pretese della ricorrente che si riferivano invece ad un tempo destinato al solo riposo (nel quale nessun servizio poteva essere da lei svolto).
Il Giudice inoltre osservava che l’esistenza di altre pattuizioni contrattuali idonee a fondare la domanda della ricorrente viene considerato un fatto costitutivo del diritto fatto valere e come tale deve essere necessariamente allegato dalla parte. Se venisse rilevato d’ufficio dal giudice si produrrebbe una violazione del principio del contraddittorio.