Principio di allegazione e dell’onere della prova nel ricorso in materia di lavoro

TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro - Sentenza del 09.12.2015 n. 10729 – Giudice: Dott. Lucio Di Stefano

Massima
L’esistenza di pattuizioni contrattuali idonee a fondare la domanda corrisponde ad un fatto costitutivo del diritto fatto valere che deve essere necessariamente allegato dalla parte e non può essere rilevato d’ufficio, diversamente verificandosi una violazione di fondo del principio del contraddittorio -venendo leso il diritto di difesa della controparte-, e dello stesso generale principio dispositivo del processo civile.

- Sentenza del 15.03.2017 Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 749 – Giudice: Dott. Tullio Perillo
- Sentenza del 19.05.2017 Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 836 – Giudice: Dott.ssa Maria Grazia Florio
Massima
Il lavoratore ricorrente, al fine di far valere utilmente le proprie pretese in ordine a differenze retributive maturate, deve provare analiticamente i fatti costitutivi delle indennità e voci retributive richieste, non potendo avvalersi di accordi conclusi dai precedenti datori di lavoro senza fornire la prova della riferibilità a se stesso ovvero senza la chiamata in giudizio degli stessi.

Note:
Le pronunce suindicate e agli atti dello Scrivente Studio risultano rilevanti nel più generale ambito dell’onere di allegazione ed onere probatorio che grava sul lavoratore che voglia esperire in maniera fruttuosa un ricorso nel rito lavoro.
Nel caso deciso dai Giudici di Roma, il lavoratore ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda unicamente il richiamo ad una disposizione contenuta in un accordo aziendale di secondo livello (Accordo di Confluenza nel CCNL Attività Ferroviarie del 25.06.2009) domandando la retribuzione anche dell’intervallo di tempo dedicato al riposo notturno, tempo in cui secondo il lavoratore egli resterebbe a disposizione del datore di lavoro. Viceversa, il Giudicante ha interpretato la norma ritenendo che fosse da retribuire unicamente il servizio prestato, il quale presuppone che un servizio venga di fatto svolto; ciò che non può comprendere il tempo destinato solo al riposo. Nel caso di specie, il lavoratore aveva fondato la propria domanda solo sulla disposizioni contrattuale posta dall’accordo aziendale non allegando altre disposizioni applicabili alla pretesa; di talchè, avendo il ricorrente disatteso l’onere di allegazione gravante a proprio carico, il Giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda sul presupposto che non può il Giudice certamente sopperire a tale onere di parte, diversamente violando il principio del contraddittorio e del più generale principio dispositivo del processo civile.
Nei casi attenzionati dai Giudici di Milano, invece, il lavoratore ricorrente ha preteso differenze retributive ed indennità a vario titolo, tutte fondate su previsioni contenute nel CCNL AF Mobilità 2012, non provando i fatti costitutivi alla base delle stesse.
L’organo giudicante ha proceduto a contestare in maniera analitica il difetto probatorio da parte del ricorrente, rilevando che il lavoratore: a) non può avvalersi di accordi aziendali sottoscritti da precedenti datori di lavoro né di asseriti titoli maturati nell’ambito di vicende lavorative intrattenute con gli stessi, senza dimostrare a livello documentale la riferibilità a sé di tali accordi e senza ricostruire esattamente il rapporto di lavoro asseritamente intercorso, in ogni caso, da accertare in contraddittorio con gli stessi, da chiamare in causa; b) in relazione alla pretesa a titolo di indennità cella, deve dimostrare un’attività continuativa e non certamente saltuaria per fondare la relativa domanda; c) in relazione alla pretesa a titolo di indennità di reperibilità, deve provare il proprio inserimento all’interno dei turni di reperibilità; d) in relazione alla pretesa a titolo di indennità sotterranea, deve provare lo svolgimento dell’attività lavoro presso gli asseriti locati sotterranei per almeno la metà della durata dell’orario; e) in relazione alla indennità di turno, deve indicare la previsione collettiva regolante la medesima e le condizioni per il riconoscimento dell’indennità citata.
In sostanza, l’onere di allegazione e di prova posta a carico del lavoratore è assolutamente stringente dovendo essere esattamente ricostruito sia il quadro normativo e contrattuale di riferimento sia prodotto un quadro probatorio adeguato a supportare la

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