VALIDITA’ DELL’ACCORDO DI SECONDO LIVELLO

Tribunale di Napoli – sezione lavoro, sentenza n. 1671 del 15.03.2022 – Giudice dottor Francesco Armato

Massima:

qualora le OOSS avessero voluto rinegoziare l’accordo di secondo livello inter partes (contenente la previsione relativa alla misura delle “indennità di assenza dalla residenza”) avrebbero dovuto e potuto avanzare le relative richieste nei tempi e nelle modalità indicate nel CCNL applicato, modalità richiamate anche nell’accordo di secondo livello. Al contrario, l’assenza di qualsivoglia richiesta in tal senso e la mancata attivazione, da parte delle OOSS, delle procedure previste dal CCNL deve essere intesa ed interpretata come comportamento concludente teso a prorogare l’accordo di secondo livello con il medesimo contenuto; deve ritenersi che l’accordo di secondo livello -stipulato dall’azienda da una parte e dalle OOSS dall’altra- in assenza di nuove concertazioni o comunicazioni nei termini previsti dalla disposizione richiamata, abbia prorogato i propri effetti, continuando ad avere attuazione nelle modalità concordate e relativamente a tutte le previsioni in esso contenute (…). Né può condividersi la tesi attorea, secondo cui la scadenza e la perdita di efficacia avrebbe riguardato il solo art. 9 dell’accordo di secondo livello, limitatamente alla parte dedicata alla “indennità di assenza dalla residenza”; l’accordo di secondo livello, infatti, regola oltre alla “indennità di assenza dalla residenza” anche altri istituti economici particolarmente rilevanti per i lavoratori quali “Pasti aziendali, Diaria del Personale, Indennità di maneggio di denaro, Indennità di flessibilità oraria nonché il Welfare Aziendale”, di cui parte ricorrente beneficia e della cui validità non si dubita; sarebbe contrario a regole di correttezza nell’interpretazione selezionare le norme più vantaggiose dai diversi livelli di contrattazione. Va, inoltre, osservato, che il venir meno dell’accordo di secondo livello non comporterebbe, in ogni caso, l’automatica applicabilità della previsione del CCNL, considerato che come previsto dalle stesse disposizioni contrattuali invocate dal ricorrente, il CCNL fa salvi le eventuali intese già definite a livello aziendale; specificamente, il CCNL stabilisce che “sono fatte salve le eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL”. (…) Come affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi ed intervenendo proprio sullo specifico istituto in esame: “per trattamenti di miglior favore non possono certo intendersi i trattamenti previsti dal CCNL: infatti poiché le clausole dell’accordo derogano (per specifici settori) al CCNL, deve concludersi sul piano logico nel senso che le parti sociali non possono certo aver voluto far salve quelle stesse clausole che hanno inteso derogare” [cfr. Sentenza della Corte d’Appello di Roma, 11.11.2019 n.4250]. Conclusivamente, anche il venir meno dell’accordo di secondo livello non comporterebbe come conseguenza l’applicazione della disciplina del CCNL di settore in merito alla misura della indennità di assenza dalla residenza.”

Nota:

La suddetta pronuncia, agli atti dello scrivente Studio Legale, ha ad oggetto – tra l’altro – la pretesa del lavoratore di vedersi riconosciuto un corrispettivo maggiore per ogni ora prestata per i servizi senza riposo fuori residenza, in ragione della presunta scadenza dell’accordo di secondo livello stipulato tra l’azienda e le segreterie delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e, dunque, della conseguente applicazione del CCNL di settore.

Il Tribunale di Napoli, nella pronuncia sopra riportata, nel ribadire che le proroghe degli accordi – ossia la prosecuzione dei patti e delle condizioni già negoziate ed approvate – possono avvenire anche per “fatti concludenti”, come è avvenuto nel caso di specie, ha ritenuto che, qualora ne avessero avuto l’intenzione, le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto rinegoziare l’accordo di secondo livello, avanzando in detta sede le relative richieste. Non essendo pervenuta all’azienda alcuna richiesta in tal senso dalle organizzazioni sindacali, permane la piena validità dell’accordo di secondo livello prorogato.

Inoltre, pur non essendo il caso di specie, anche laddove volesse ammettersi che non vi sia stata una proroga dell’accordo di secondo livello, in ogni caso il venir meno delle condizioni ivi pattuite non dà luogo all’automatica applicazione delle previsioni del CCNL di settore, poiché, dal momento che le previsioni dell’accordo derogano al CCNL, non può leggersi la disapplicazione del predetto accordo quale intenzione delle parti sociali di far salve le clausole del CCNL precedentemente derogate.

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