Ricorso ex art. 24 comma 5 d.lgs 46/99 avverso avviso di addebito Inps – condanna alle spese legali e soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere
TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro – Sentenza Rep. n. 3693/2023 dell’11 Aprile 2023 – Giudice: dott.ssa Valentina Cacace
Perdita della posizione contributiva della Ditta Individuale sottoposta a confisca: la ricorrente, ditta individuale destinataria di provvedimenti di sequestro e confisca adottati dal Tribunale nell’ambito del procedimento di Prevenzione, proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito notificato dall’Inps avente ad oggetto l’omesso versamento di contributi durante il periodo di efficacia della misura di prevenzione. In tale contesto, l’Impresa Individuale, opponendosi all’avviso di addebito, ha sostenuto la non debenza di quanto richiesto, facendo valere il fatto che proprio in virtù del subito spossessamento del patrimonio aziendale derivante dalle disposte misure ablative, ai sensi del d.lgs 159/2011 (Codice Antimafia), erano venute meno i requisiti di legge per il mantenimento della posizione contributiva in capo alla medesima ricorrente. Non sussistendo più i presupposti per il mantenimento della posizione contributiva chiedeva l’annullamento dell’addebito. L’Ente Previdenziale accogliendo le argomentazioni di controparte, si costituiva depositando lo sgravio contributivo e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Punto di contrasto tra le parti in giudizio atteneva all’eventuale condanna alle spese. Sul punto il Tribunale Di Roma ha disposto che: […] è cessata la materia del contendere posto che l’avviso di addebito oggetto di impugnazione è stato oggetto di sgravio da parte della convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto che la parte ricorrente ha tentato di agire in autotutela prima di introdurre il presente giudizio e che la convenuta non riscontrato l’istanza, rendendo quindi necessaria la sperimentazione della presente opposizione prima della scadenza dei termini di legge.
Note: La cessazione della materia del contendere, escludendo l’esame del merito e quindi, non individuando tra le parti un vincitore ed un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto spese, pur in assenza di una soccombenza reale, dovrà aversi riguardo a quella che viene denominata: soccombenza virtuale.
Il giudice, in tali casi, dovrà verificare i fatti e le circostanze che hanno portato al mutamento della situazione sostanziale e quindi al soddisfacimento della richiesta del ricorrente.
Nella specie, l’integrale sgravio dell’avviso di addebito oggetto di lite è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso nonostante i tentativi di definire la questione per il tramite dell’autotutela.
La circostanza che la ricorrente abbia, comunque, dovuto agire in sede giurisdizionale prima di vedere accolte le proprie deduzioni ed aver ottenuto quanto chiesto con l’atto introduttivo del giudizio, consente di attribuire al medesimo la veste di parte virtualmente vittoriosa.
Il convenuto che vi ha provveduto successivamente e solo dopo l’instaurazione del giudizio è identificato come parte virtualmente soccombente.
Ne consegue che a carico della stessa debbono essere poste le spese sopportate da parte ricorrente.