PROVA DELL’ANZIANITA’ DI SETTORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPONDENTE NUMERO DI GIORNI DI FERIE
Tribunale di Roma – sezione lavoro, sentenza n. 1119 del 4.02.2022 – Giudice dottoressa Sigismina Rossi
Massima:
“parte ricorrente non è in grado di provare di aver posseduto una anzianità di settore superiore a quella già riconosciuta convenzionalmente da parte resiste; né con allegazioni né con i documenti è stata in grado di dimostrare di aver svolto, anche alle dipendenze di altri datori di lavoro, lo stesso tipo di attività e nello stesso settore e di avere maturato, al momento della assunzione presso (omissis), la anzianità rivendicata, ma non formalmente attribuitagli dai precedenti datori di lavoro; non si rinvengono infatti buste paga precedenti che documentino una tale anzianità e che oggi non può essere ricostruita totalmente in base agli scarni elementi forniti. Ne consegue che la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova circa una anzianità precedente a quella riconosciuta e circa la maturazione di ulteriori giorni di ferie”.
Nota
La sopra citata pronuncia, agli atti dello scrivente Studio Legale, ha ad oggetto la pretesa di un lavoratore a vedersi riconosciuta una anzianità di servizio superiore a quella convenzionalmente riconosciutagli e, per l’effetto, il riconoscimento di un monte di giorni di ferie parametrato a tale anzianità.
Il Giudice, con la pronuncia in commento, ha peraltro ritenuto che il ricorso proposto dal predetto lavoratore non fosse meritevole di tutela, in assenza di elementi probatori atti a comprovare la continuità dell’attività lavorativa prestata dallo stesso. Ed infatti, è stata rilevata l’assenza di qualsivoglia allegazione atta a comprovare la pretesa rivendicata nei confronti del datore di lavoro, e che, per l’effetto, la scarna documentazione prodotta dallo stesso – peraltro neppure completamente leggibile – fosse insufficiente a fornire la misura di una anzianità diversa da quella convenzionalmente riconosciuta.