CORRETTA APPLICAZIONE L. 170/2010 – ACCESSO AI BENEFICI DI RIFERIMENTO
CORTE D’APPELLO DI MILANO – Sez. Lav. – 05 ottobre 2020 – n. 545/2020 – Giudice Relatore dott.ssa Benedetta Pattumelli
Massima:
i benefici previsti dalla l. 170/2010 -che consente ai familiari fino al primo grado di godere di orari di lavoro flessibili durante il primo ciclo di istruzione del figlio- sono subordinati alla sussistenza di specifici disturbi di apprendimento indicati dalla stessa norma che fa espressamente riferimento ai disturbi dell’apprendimento manifestatesi in presenza di adeguate capacità cognitive. Pertanto, la disciplina in esame non può trovare applicazione in via analogica nei casi in cui il minore sia affetto da patologie – come quelle previste dalla l. 104/92 - diverse da quelle indicate dalla l. 170/2010.
Nota:
Con la pronuncia in esame la Corte d’Appello di Milano dichiarava fondata e meritevole di accoglimento l’impugnazione proposta dalla società datrice di lavoro, con la quale veniva appellata la sentenza di primo grado che in accoglimento delle pretese di parte ricorrente, riconosceva alla lavoratrice il diritto a godere di orari flessibili, ed in particolare a prestare la propria attività lavorativa solo in orario mattutino, in virtù di quanto disposto dalla l. 170/2010 concernente i DSA.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano precisava che la disciplina di cui sopra è applicabile solo nell’ipotesi in cui il disturbo di cui affetto il figlio minore del dipendente sia accertato secondo i criteri previsti dalla medesima legge, essendo la disciplina stessa a definire come DSA gli “specifici disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate”, non assumendo rilievo che lo stato patologico del minore rientrasse invece nella diversa previsione di cui all’art 4. L. 104/92.
Per tali motivi la Corte d’Appello ha ritenuto che non fossero ravvisabili gli estremi per l’applicazione della normativa posta alla base della pronuncia di primo grado.