DIFFERENZE RETRIBUITE MATURATE A TITOLO DI LAVORO STRAORDINARIO
TRIBUNALE DI SALERNO – Sez. Lav. – 11 giugno 2020 n. 729/2020 – Giudice Dott.ssa Michela Doronzo
Massima:
In ossequio alla previsione di cui all’art. 2697 c.c., nell’ipotesi in cui il lavoratore agisca in giudizio al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti in virtù di una diversa quantità e qualità di lavoro prestato, rispetto a quello risultante dal contratto da cui origina il rapporto di lavoro o dai documenti altrimenti disponibili, grava sul lavoratore l’onere di dedurre, prima ancora di provare, i fatti costituitivi della pretesa fatta valere.
Nota: La pronuncia suindicata, agli atti dello scrivente Studio, prende le mosse dalla pretesa di un lavoratore di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro straordinario.
Il giudice, con la pronuncia in esame, ha rigettato la domanda del lavoratore tesa ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per ore di lavoro di straordinario asseritamente svolte, rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul lavoratore. Il Tribunale adito ha ribadito il principio di diritto secondo cui è onere del lavoratore allegare in modo preciso e specifico l’orario di lavoro contrattualmente pattuito e/o concretamente pattuito, concretamente retribuito e quello osservato, in modo da dimostrare che le ore lavorate siano quantitativamente superiori a quelle retribuite.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva omesso finanche di allegare il monte ore di lavoro “ordinario” previsto dal contratto di assunzione.