Diritto all’indennita’ di presenza in forza di accordi sindacali

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI – Sez. Lav. – 06 ottobre 2020 – n. 4451/2020– Giudice Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo

Massima:

i criteri di ermeneutica contrattuale che impongono di riferirsi in via prioritaria al dato letterale del testo, impediscono di operare un’interpretazione estensiva degli accordi negoziali. Pertanto, qualora in forza di un accordo tra le organizzazioni sindacali e l’azienda datrice di lavoro, quest’ultima si obbliga a corrispondere un’indennità ai lavoratori di un determinato impianto, la medesima non spetterà a lavori che prestano la loro attività presso differenti sedi lavorative. Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia precedentemente beneficiato dell’indennità di cui sopra per un periodo di tempo antecedente al trasferimento ad altra sede lavorativa e se -successivamente al suo trasferimento- l’azienda avesse provveduto a corrispondere arretrati della suddetta indennità.  

Nota:

 

la vicenda in esame trae origine dalla pretesa del lavoratore di vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di presenza prevista per i lavoratori di una determinata unità produttiva in forza di un accordo tra le organizzazioni sindacali e la società datrice di lavoro.

Il lavoratore fondava il preteso diritto all’indennità sul fatto di averne goduto per il periodo antecedente al suo trasferimento presso un’altra unità produttiva; ancora, deduceva che la suddetta indennità, per effetto di un ulteriore e successivo accordo tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, sarebbe stata sostituita da un premio di risultato che veniva corrisposto al lavoratore stesso successivamente al suo trasferimento a titolo di arretrati.

Premesso che l’indennità pretesa era dovuta in forza di un accordo, il Tribunale adito ha disposto che in applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, ai fini della corretta interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, in via prioritaria occorre riferirsi al tenore letterale del testo; ove questo risulti ambiguo può farsi ricorso ad altri canoni interpretativi, quali quelli previsti dagli artt. 1362, 1365 c.c., da ultimo, in caso di insufficienza, agli ulteriori criteri previsti dagli artt. 1366, 1371 cc..

Ebbene, nel caso in esame, dal tenore letterale dell’accordo emergeva che il datore di lavoro aveva riconosciuto una “indennità” ovvero “premio di presenza” esclusivamente ai lavoratori addetti presso la sede di Roma, senza nulla disporre relativamente ai dipendenti di altre sedi del territorio nazionale.

Pertanto, il Tribunale, con la pronuncia in esame, ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento atteso il disposto letterale dell’accordo intercorso tra le OO.SS e l’azienda datrice di lavoro che impedisce un’interpretazione estensiva dell’accordo stesso.

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