Il beneficio della preventiva escussione nei rapporti tra Committente, Appaltatori e Subappaltatori.

TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione Lavoro – 8.05.2019 n. 3168 – Est. Luigi Ruoppolo

Massime: Trattamenti retributivi e contributivi e responsabilità solidale – Fondo di Tesoreria – Onere della prova - Beneficio di preventiva escussione ex art. 29 – accordi negoziali

  • Trattamenti retributivi e contributivi e responsabilità solidale: la responsabilità prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003 sussiste relativamente ai crediti per TRF di natura pacificamente retributiva e non sussiste invece in relazione al credito richiesto per indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non goduti ai quali viene attribuita natura mista, di carattere risarcitorio poiché diretta a compensare un danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo) e carattere retributivo per la sua funzione di corrispettivo rispetto all’attività lavorativa effettivamente resa.
  • Fondo TFR: il soggetto obbligato per il credito del lavoratore per TFR è il datore di lavoro ed il meccanismo previsto dal legislatore prevede che le quote TFR maturate e versate al Fondo vengono sostanzialmente anticipate dal datore di lavoro, salvo conguaglio.
  • Onere della prova: la presenza di cause estintive della predetta obbligazione come ad esempio la corresponsione del TFR da parte del Fondo, deve essere provata dal datore di lavoro e dai coobbligati in solido secondo i normali criteri di riparto di onere della prova in tema di adempimento di obbligazione.
  • Beneficium excussionis: il beneficio della preventiva escussione opera sotto il profilo sostanziale e non già processuale. La circostanza che l’appalto per cui è causa sia antecedente l’intervento riformatore del legislatore rende legittima l’istanza di parte.
  • Accordi negoziali: gli accordi negoziali intervenuti tra le società non essendo oggetto di apposita negoziazione con i lavoratori risultano inidonei ad inficiare o meno sulla responsabilità solidale ed hanno riguardo esclusivamente ai fini delle responsabilità interne tra le società e delle reciproche domande di manleva.

Nota:

La pronuncia suindicata ha avuto origine dalla pretesa creditoria avanzata dal lavoratore e finalizzata ad ottenere crediti derivanti da TFR, spettanze per ferie e permessi.

L’attore conveniva in solido le società OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS facendo valere pretese al TFR, spettanze per ferie e permessi che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non erano stati corrisposti, chiamando a tal fine in giudizio tutte le società facenti parte della filiera dell’appalto.

“La responsabilità solidale è limitata ai soli trattamenti retributivi e contributivi maturati dal lavoratore nel periodo di lavoro nell’ambito dell’appalto”. Il Tribunale ha dunque riconosciuto tale natura soltanto ai crediti richiesti per TFR, mentre in relazione ai crediti per indennità sostitutiva delle ferie non godute e permessi non goduti, allineandosi al noto orientamento giurisprudenziale, ha attribuito natura mista: di carattere risarcitorio poiché volto a compensare un danno ma anche retributivo in quanto strettamente connesso al sinallagma contrattuale.

Quale diretta conseguenza della previsione, in via normativa, del Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato e versato al fondo, salvo poi effettuare i dovuti conguagli. Il Tribunale ha infatti osservato che: “soggetto obbligato per il credito del lavoratore per TFR sino all’effettivo adempimento rimane sempre il datore di lavoro e mai l’INPS… le quote TFR di competenza del Fondo Tesoreria Inps vengono anticipate da parte dal datore di lavoro, salvo conguaglio”.

Il recupero di tali somme viene effettuato sui contributi dovuti al Fondo e, nell’ipotesi in cui la somma da erogare ecceda l’ammontare dei contributi dovuti, il datore di lavoro dando comunicazione al fondo di tale incapienza fa si che lo stesso provveda al pagamento diretto. “La esistenza di cause estintive della predetta obbligazione, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro e di conseguenza dai coobbligati in solido, secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori in tema di adempimento di obbligazione.”

Alla luce di tutto ciò il Tribunale, riscontrato il difetto di allegazioni e prova e accertato contestualmente il credito del ricorrente, ha condannato la sola datrice di lavoro OMISSIS al pagamento dei crediti per ferie e permessi non goduti, nonché delle resistenti in solido al pagamento del solo credito per TFR.

Con riguardo al beneficio della preventiva escussione il Tribunale è orientato nel senso di riconoscere natura sostanziale, ammettendo che esso possa trovare applicazione per le fattispecie perfezionatesi successivamente alla sua entrata in vigore. Sostiene il Tribunale di Napoli, infatti, in merito all’eccezione prevista nella vecchia formulazione normativa dell’art. 29 che: “non essendovi dubbio che il beneficio in commento rilevi sotto il profilo sostanziale e non già processuale, la circostanza che l’appalto per cui è causa sia antecedente l’intervento riformatore del legislatore rende legittima l’istanza di parte”.

In relazione ai rapporti interni tra le società resistenti ed alle reciproche domande di manleva rispetto alla condanna il Tribunale ritiene che “non essendo oggetto di apposita negoziazione con i lavoratori non sono idonei ad inficiare in ordine alla sussistenza o meno della responsabilità solidale avendo unicamente riguardo ai soli fini delle responsabilità interne tra le società e delle relative reciproche domande di manleva”.  

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