Licenziamento per giustificato motivo e cambio appalto.

TRIBUNALE DI ROMA – Sezione Lavoro 21.02.2019 n. 18088 – Est. Mormile

Massime: Impugnativa di licenziamento – Licenziamento per giustificato motivo – Reintegra - Cambio appalto

  • Impugnativa di licenziamento: il procedimento previsto dall’art. 1 commi 48 e ss. dalla L. n. 92/2012 per l’impugnativa dei licenziamenti con richiesta di applicazione dell’art. 18 St. Lav. opera dalla data di entrata in vigore della medesima legge e di conseguenza “il ricorso in relazione all’impugnativa di licenziamento con richiesta di applicazione dell’art. 18 Legge n. 300/1970 va trattato con il procedimento sommario previsto dall’art. 1, commi 48 e ss., Legge n. 92/2012, nel quale tuttavia non possono essere proposte domande diverse da quella di impugnativa di licenziamento nelle ipotesi regolate dal predetto art 18, a meno che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”
  • Licenziamento per giustificato motivo: nelle ipotesi di licenziamento individuale plurimo per cambio appalto non opera la disciplina prevista per i licenziamenti collettivi che, tra l’altro impone l’applicazione dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 91 art. 5, bensì la disciplina dettata per tale tipologia di recesso.
  • Cambio appalto: nella fattispecie di cambio appalto che si verifica tutte le volte in cui al precedente appaltatore ne subentri un altro individuato in conseguenza all’aggiudicazione per mezzo di una procedura pubblica, il personale dipendente addetto al precedente appalto non prosegue di diritto il suo rapporto di lavoro con l’appaltatore subentrante ex art. 2112 c.c. ma può soltanto essere assunto ex novo da quest’ultimo.

Nota:

Il caso oggetto della pronuncia in questione investe l’impugnazione del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo ad una lavoratrice in ragione del cambio appalto.

Nel rigettare il ricorso proposto, l’organo giudicante ha fatto proprie le conclusioni già in precedenza raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che “il licenziamento per motivo oggettivo non trova giustificazione nella generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale adibito all’espletamento di un servizio per un appalto venuto meno”. Alla base del licenziamento per cambio appalto vi è dunque il nesso causale che lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo.

In tal senso il Tribunale allineandosi al noto orientamento giurisprudenziale ha affermato che “la successione negli appalti tra le imprese trova la sua disciplina soprattutto nell’ambito della contrattazione collettiva, la quale contiene vere e proprie clausole di protezione a favore dei lavoratori e la cui finalità è quella di garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei soggetti precedentemente occupati dall’appaltatore uscente”.

Nel caso oggetto della suindicata pronuncia il CCNL di settore prevedeva, in caso di cambio di gestione, la “risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo”, pertanto il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione della società OMISSIS delle disposizioni contenute nel CCNL nel procedere al licenziamento del personale impiegato.

Le doglianze fatte valere da parte ricorrente sono state totalmente respinte dall’organo giudicante il quale, da una parte, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato alla ricorrente, riconoscendo la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo e, dall’altra parte, ha considerato assolto l’onere probatorio da parte dell’azienda circa la sussistenza del requisito del c.d. repèchage, e cioè della non ulteriore occupabilità della dipendente in mansioni equivalenti ex art. 13 Sta. Lav. (cosi come modificato dal d.lgs n. 81/2015)

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