Procedimento fallimentare appaltatore. Mansioni svolte e inquadramento contrattuale. Differenze retributive per qualifica superiore e indennità.
CORTE DI APPELLO DI MILANO – Sezione Lavoro – 18.02.2019 n. 372 – Rel. Dott. Bove
Massime: Onere della prova – Superiore inquadramento.
- Procedimento fallimentare appaltatore: l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione in precedenza esperita ex art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei crediti verso l’appaltatore-datore di lavoro. “…la previsione normativa di tale azione risponde all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del debitore e, dall’altra parte, si tratta di un’azione “diretta”, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell’appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata”.
- Onere della prova: il lavoratore che rivendica il superiore inquadramento ha l’onere di provare sia l’effettivo e non episodico svolgimento di mansioni superiori sia il contenuto di maggior professionalità delle stesse.
- Superiore inquadramento: ai fini del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento è opportuno che l’assegnazione alle mansioni superiori abbia effettivamente comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia proprie della relativa superiore qualifica.
Nota:
la pronuncia oggetto del presente giudizio prende le mosse dall’appello formulato da alcuni lavoratori avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale il giudice del lavoro rigettava il ricorso dagli stessi proposto.
Nello specifico alcuni lavoratori proponevano ricorso reclamando di aver diritto al riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale in relazione alle mansioni svolte ed al pagamento delle relative differenze retributive per la qualifica superiore e le indennità contrattuali maturate.
Nella suindicata sentenza, con riguardo alle mansioni superiori, la Corte di Appello di Milano ha ribadito che per il riconoscimento delle stesse è doveroso preliminarmente procedere all’accertamento delle mansioni effettivamente espletate con riferimento a tutto il periodo in cui la prestazione lavorativa è stata prestata. Sulle mosse di tale imprescindibile premessa la Corte, allineandosi perfettamente alla giurisprudenza di legittimità, conclude che grava dunque sull’appellante l’onere di provare l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.