Cambio appalto- profili giuslavoristici - clausola sociale. Presupposti applicativi dell’ art. 16 bis del CCNL AF 2012 MOBILITA’

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Lavoro -  Sentenza del 03.06.2015 n. 1592 – Giudice: Dott.ssa Silvia Ravazzoni;
CORTE D'APPELLO DI MILANO -  Sezione Lavoro - Sentenza del 15.05.2017 n. 626 – Giudice: Dott.ssa Laura Trogni;

Massima:
Ai fini della applicazione della clausola di garanzia di cui all’art. 16 bis del CCNL AF Mobilità 2012, per effetto della quale in caso di cambio appalto il lavoratore alle dipendenze dell’appaltatore uscente ha diritto all’assunzione diretta presso l’appaltatore subentrante, è necessario che il lavoratore sia alle dipendenze del precedente appaltatore al momento dell’ingresso del successivo appaltatore. In caso di licenziamento del lavoratore ricorrente da parte dell’appaltatore uscente, ai fini dell’applicazione della disposizione collettiva, occorre che il lavoratore dimostri di aver tempestivamente ed utilmente impugnato il licenziamento irrogato a suo carico.
- Sentenza del 16.06.2015 Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6020 – Giudice: Dott.ssa Donatella Cesari
Massima:
Ai fini della applicazione della clausola di garanzia di cui all’art. 16 bis del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, per effetto della quale in caso di cambio appalto il lavoratore alle dipendenze dell’appaltatore uscente ha diritto all’assunzione diretta presso l’appaltatore subentrante, è necessario che il lavoratore sia alle dipendenze del precedente appaltatore al momento dell’ingresso del successivo appaltatore, non configurandosi l’applicazione della disposizione allorché il lavoratore sia legato da mero rapporto di collaborazione professionale.
Note:
Le suindicate pronunce affrontano il tema relativo ai presupposti applicativi della disposizione collettiva contenuta nell’art. 16 bis del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale AF del 2012 in forza della quale, in caso di avvicendamento di due imprese nell’esecuzione di un appalto afferente al settore ferroviario, è fatto obbligo in capo all’appaltatore subentrante di assumere “prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore uscente a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante e in relazione al perimetro ed ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto”, precisando che “si considera il bacino complessivo dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando di gara abbiano lavorato da almeno nove mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell’appaltatore che dell’eventuale subappaltatore”.
Nei casi che hanno processualmente interessato lo Studio i lavoratori ricorrenti hanno preteso di vedersi riconosciuta l’assunzione alle dipendenze del nuovo appaltatore, in un caso, essendo amministratori della società uscente alla quale risultavano legati da meri rapporti di collaborazione, in altro caso, non essendo formalmente alle dipendenze della società uscente al momento del cd. Cambio appalto a causa della intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro con la stessa.
A parere dell’organo giudicante, la norma appare chiara laddove, nel riferirsi ai soggetti lavoratori con locuzioni quali “alle dipendenze” ovvero “dipendenti” richiede la sussistenza e l’attualità di rapporti di lavoro subordinato, escludendo quindi dall’applicazione della clausola di garanzia prevista dall’art. 16 bis del CCNL AF 2012, per un verso, i lavoratori non subordinati e, per altro verso, coloro che non avessero un rapporto di lavoro subordinato attuale al momento del cambio appalto.
In particolare, nei casi affrontati dai Giudici milanesi, il lavoratore ricorrente era stato licenziato dal precedente appaltatore ben prima del subentro del nuovo e, senza offrire alcuna prova di aver tempestivamente e utilmente impugnato il licenziamento, aveva avanzato in sede giudiziale la pretesa a vedersi riconosciuto il diritto al passaggio diretto alle dipendenze dell’appaltatore subentrante in virtù della richiamata norma. In sostanza, se il lavoratore avesse dimostrato di aver fruttuosamente impugnato il licenziamento nei confronti dell’appaltatore uscente, avrebbe potuto far valere utilmente la previsione collettiva di riferimento, ottenendo così la reintegrazione del suo posto di lavoro presso il nuovo appaltatore, tutela non accordata nel caso di specie atteso il difetto probatorio occorso.
Nei casi oggetto di interesse, i Giudici hanno ritenuto di riconoscere la soccombenza dei lavoratori, in alcuni casi anche a titolo di lite temeraria, con conseguente pronuncia di condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
- Sentenza (disp.) del 23.05.2014 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1616/2014 – Giudice: Dott.ssa Cuomo
Sul tema si segnala anche la pronuncia resa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice Cuomo n. 1616/2014 del 23.05.2017 con la quale è stata rigettata la pretesa avanzata da un gruppo di lavoratori sull’erroneo presupposto che la clausola di garanzia di cui all’art. 16 bis del CCNL AF Mobilità 2012 individui il bacino occupazionale che sarà interessato dalla applicazione della norma in coloro che abbiano un’anzianità di servizio di nove mesi nell’appalto alla data di cessazione dell’appalto e non alla data di pubblicazione del bando di gara, come invece viene precisato nella disposizione collettiva in commento e come vieppiù interpretabile sulla base del tenore letterale oltre che sistematico e teleologicamente orientato della stessa.

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