Licenziamento per giusta causa – irrilevanza tenuita’ del danno- obblighi di correttezza
TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro - Sentenza del 11.12.2014 n. 124632 – Giudice: Dott. E. Foscolo
Massime: Giusta causa del licenziamento - Proporzionalità della sanzione.
E’ irrilevante la assenza o speciale tenuità del danno aziendale ai fini della giusta causa di licenziamento, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta del lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
Note:
il caso analizzato dalle pronunce agli atti dello studio, ha ad oggetto un licenziamento irrogato a seguito di episodi di appropriazione indebita ai danni del datore, riscontrate dalla società in conseguenza degli accertamenti eseguiti da parte di agenti di PG.
Nello specifico, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del trolley in uso al ricorrente merce di proprietà aziendale, immediatamente riconoscibile come tale, della quale il lavoratore giustificava il possesso temporaneo finalizzato ad una successiva riconsegna al magazzino dell’azienda.
Avverso il suddetto provvedimento espulsivo, il lavoratore, con ricorso introduttivo ex art. 1 c. 48 L. 92/2012, proponeva impugnativa, adducendo diversi profili di illegittimità del licenziamento comminatogli.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda formulata con atto introduttivo ha colto lo spunto per le seguenti, rilevanti, precisazioni in merito al rapporto tra valore dei beni sottratti e giusta causa del licenziamento: “Non rileva infatti l’entità dei beni di cui il lavoratore si è impossessato per giustificare il licenziamento in tronco, perché ciò che invece rileva è il valore sintomatico del comportamento posto in essere, ai fini della affidabilità del lavoratore e della impossibilità di apprestare difese sicure idonee ad impedire furti o manomissioni di materiali aziendali (Cass. Sez. Lav. 14507/2003)”.
Ed in effetti, nel far sue le parole dei giudici di legittimità, il tribunale nella pronuncia in commento ha considerato legittimo il licenziamento e rigettato il ricorso, ritenendo che: “E’ irrilevante la assenza o speciale tenuità del danno aziendale ai fini della giusta causa di licenziamento, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta del lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (Cass. sez. Lav. 4723/2014)”.