Commento sentenza TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro-Sentenza n. 2566/2022 del 02 novembre 2022
SENTENZA TRIBUNALE LAVORO
TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro-Sentenza n. 2566/2022 del 02 novembre 2022 – Giudice: dott. Nicola di Leo
Successione nei contratti collettivi aziendali. Applicazione del contratto integrativo aziendale oltre il termine di scadenza. Ultrattività del contratto aziendale. Autonomia negoziale di parte datoriale e delle organizzazioni sindacali
1) Successione nei contratti collettivi aziendali: […] i contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicche', non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale puo' modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale” (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 8296 del 19/06/2001; sentenza n. 6516 del 07/05/2002; sent. 3092/1996).
2) Applicazione espressa o tacita del contratto integrativo aziendale oltre il termine di scadenza: […]il contratto integrativo aziendale che venga applicato - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - dopo lo spirare del termine finale (nella specie triennale) spontaneamente da entrambe le parti contraenti (datore di lavoro e lavoratori) senza che esse abbiano manifestato esplicitamente o implicitamente il loro intento di ritenerlo vincolante per altro termine di eguale durata, si trasforma in contratto (integrativo aziendale) a tempo indeterminato, risolvibile a seguito di recesso unilaterale di ciascuna delle parti” (cfr. Cass. L, Sentenza n. 14613 del 10/11/2000)
3) Ultrattività del contratto aziendale: […] non si può riconoscere “un diritto all'ultrattività” del contratto collettivo, ma la possibilità di una libera scelta per una proroga dello stesso resta intatta ed è rimessa all'autonomia delle parti collettive che non può essere compressa ex articolo 39 Cost. e deve essere sempre salvaguardata.
[…] non deriva un divieto di proroga espressa o tacita, per fatti concludenti di un contratto collettivo, ma semplicemente l'affermazione dell'inesistenza di un diritto all'ultrattività in caso di mancato accordo tra le parti collettive
4) Autonomia negoziale di parte datoriale e delle organizzazioni sindacali: Se, dunque, non esiste un divieto di ultrattività, ossia di protrazione degli effetti di un negozio a termine, ma vi è sempre un problema di verificare quale sia stata la volontà degli stipulanti, resta, quindi, una questione interpretativa il verificare se la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, nell'ambito della propria autonomia negoziale, abbiano voluto la proroga dell'accordo scaduto o meno, anche per fatti concludenti (…) avendo parte datoriale continuato a dare applicazione all’accordo sindacale e tenuto conto che i lavoratori hanno continuato a beneficiare dei trattamenti favorevoli ivi previsti, senza che venisse eccepita dalle OO.SS. la scadenza dell’accordo, il Tribunale di Milano ha ritenuto “che un simile comportamento protratto per quasi un anno e mezzo (…) debba essere valutato, in egual misura, come una volontà tacita di mantenere l'applicazione del negozio aziendale anche oltre la sua scadenza, con trasformazione allora della sua durata a tempo indeterminato, secondo l'orientamento della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 14613 del 10/11/2000.”