Obbligo vaccinale ed Obbligo del Green Pass
Le nuove e recenti disposizioni normative emanate per fronteggiare la perdurante crisi sanitaria da Covid-19, che ha determinato la proroga del c.d. “stato di emergenza” sino al 31 dicembre 2021, richiedono particolare attenzione, derivando dalle stesse non solo obblighi per i lavoratori ma altresì connessi oneri di controllo ed organizzativi per i datori lavoro. Si rende, quindi, preliminarmente necessario offrire una breve ricostruzione delle disposizioni normative di interesse, ponendo particolare attenzione al settore sociosanitario.
Riferimenti normativi
- Obbligo Vaccinale dal 10 ottobre 2021
Con il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” è stato introdotto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo vaccinale.
Con il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 1 bis del D.l. 44/2021, ossia alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
L’art. 4 bis del D.L. 44/2021 rubricato “Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie” recita:
“1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché' la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”
Pertanto, a decorrere dal 10 ottobre 2021, tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la loro prestazione lavorativa nelle strutture residenziali, socio sanitariee che ospitano a qualsiasi titolo soggetti fragili dovranno sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2.
I responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa nelle strutture assistenziali o socio sanitarie, ai sensi dell’art. 4 bis del D.l. 44/2021, devono assicurare il rispetto del predetto obbligo.
Al riguardo deve essere precisato che in ordine alle concrete modalità di acquisizione delle informazioni sull’adempimento dell’obbligo da parte dei lavoratori, si è in attesa della pubblicazione delle Linee Guida che verranno definite con DPCM di concerto con i Ministri della Salute e del Garante della Privacy.
Tuttavia, pur nell’attuale incertezza in ordine alle concrete modalità di adempimento degli obblighi di controllo a carico del datore di lavoro, che a differenza di quanto precedentemente previsto, sembrerebbe essere stato investito di un potere attivo di verifica nei confronti dei lavoratori, dovendo “assicurare il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1” si può ipotizzare la necessità, analogamente a quanto previsto dal D.l. 52/2021 relativo alla verifica del green pass di cui si dirà a breve, di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento a cui dovrà essere fornito il potere di acquisire le certificazioni vaccinali. Conforta tale conclusione, quanto disposto dal comma 5 dell’art 4 bis che prevede, in caso di inosservanza degli obblighi a carico del responsabili della struttura e del datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa.
In assenza di vaccinazione i lavoratori impiegati nelle strutture di cui all’art. 1bis del predetto decreto e delle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in condizioni di fragilità, dovranno essere sospesi.
La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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Obbligo di esibizione Green Pass dal 15 ottobre 2021
Deve essere precisato che l’obbligo vaccinale di cui sopra si differenzia dall’obbligo di mostrare la c.d. Certificazione Verde ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, obbligo introdotto dal D.L. 127 del 21 settembre 2021 che ha introdotto l’art. 9 septies nel D. 52/2021, il quale dispone:
“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
- I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.
- Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».
Come precisato, l’obbligo di esibizione della certificazione verde (c.d. Green Pass) è diverso dall’obbligo vaccinale, che riguarda solo alcune categorie di soggetti; il Green Pass non è un documento sanitario, ma un semplice certificato che attesta: l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19; la guarigione da COVID-19; oppure, l’effettuazione di test con esito negativo.
Deve essere precisato che l’introduzione dell’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa fa salvo quanto dettato per coloro che prestano la loro attività lavorativa presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, che sono assoggettate all’obbligo vaccinale da considerarsi quindi assorbente.
È necessario quindi comprendere l’ambito applicativo di tale disposizione, che nel caso che ci occupa, tenuto conto dell’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori impiegati nelle strutture residenziali, socioassistenziali, socio- sanitarie, potrebbe essere limitato al personale esterno che comunque accede alla struttura (ad esempio i fornitori).
In attesa della promulgazione di Linee Guida per la definizione, in via omogenea, delle modalità organizzative di tali controlli, è possibile allo stato attuale affermare che:
la verifica in ordine al possesso del “green pass” è rimessa a tutti i datori di lavoro i quali - a pena di sanzioni di importo da Euro 400 a Euro 1.000 (con raddoppio in caso di reiterazione) - dovranno entro il 15 ottobre 2021:
- i) “definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”; nonché
- ii) “individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.
I controlli dovranno essere effettuati “prioritariamente agli accessi”, anche a “campione”.