Obbligo vaccinale ed Obbligo del Green Pass

Le nuove e recenti disposizioni normative emanate per fronteggiare la perdurante crisi sanitaria da Covid-19, che ha determinato la proroga del c.d. “stato di emergenza” sino al 31 dicembre 2021, richiedono particolare attenzione, derivando dalle stesse non solo obblighi per i lavoratori ma altresì connessi oneri di controllo ed organizzativi per i datori lavoro. Si rende, quindi, preliminarmente necessario offrire una breve ricostruzione delle disposizioni normative di interesse, ponendo particolare attenzione al settore sociosanitario.

Riferimenti normativi

  1. Obbligo Vaccinale dal 10 ottobre 2021

Con il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” è stato introdotto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo vaccinale.

Con il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 1 bis del D.l. 44/2021, ossia alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

L’art. 4 bis del D.L. 44/2021 rubricato “Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie” recita:

1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi  titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

 

ospitano persone in situazione di  fragilità,  in  violazione  delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché' la  violazione delle disposizioni  del  primo  periodo  del  comma  3  del  presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74.”

Pertanto, a decorrere dal 10 ottobre 2021, tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la loro prestazione lavorativa nelle strutture residenziali, socio sanitariee che ospitano a qualsiasi titolo soggetti fragili dovranno sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2.

I responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa nelle strutture assistenziali o socio sanitarie, ai sensi dell’art. 4 bis del D.l. 44/2021, devono assicurare il rispetto del predetto obbligo.

Al riguardo deve essere precisato che in ordine alle concrete modalità di acquisizione delle informazioni sull’adempimento dell’obbligo da parte dei lavoratori, si è in attesa della pubblicazione delle Linee Guida che verranno definite con DPCM di concerto con i Ministri della Salute e del Garante della Privacy.

 

Tuttavia, pur nell’attuale incertezza in ordine alle concrete modalità di adempimento degli obblighi di controllo a carico del datore di lavoro, che a differenza di quanto precedentemente previsto, sembrerebbe essere stato investito di un potere attivo di verifica nei confronti dei lavoratori, dovendo “assicurare il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1” si può ipotizzare la necessità, analogamente a quanto previsto dal D.l. 52/2021 relativo alla verifica del green pass di cui si dirà a breve, di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento a cui dovrà essere fornito il potere di acquisire le certificazioni vaccinali. Conforta tale conclusione, quanto disposto dal comma 5 dell’art 4 bis che prevede, in caso di inosservanza degli obblighi a carico del responsabili della struttura e del datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa.

In assenza di vaccinazione i lavoratori impiegati nelle strutture di cui all’art. 1bis del predetto decreto e delle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in condizioni di fragilità, dovranno essere sospesi.

La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

*****

Obbligo di esibizione Green Pass dal 15 ottobre 2021

Deve essere precisato che l’obbligo vaccinale di cui sopra si differenzia dall’obbligo di mostrare la c.d. Certificazione Verde ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, obbligo introdotto dal D.L. 127 del 21 settembre 2021 che ha introdotto l’art. 9 septies nel D. 52/2021, il quale dispone:

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  a  chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attività  è svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma  2.  Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto

e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

  1. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  3. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
  4. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a   campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
  5. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la  retribuzione  ne'  altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
  7. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal  comma  1, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e' stabilita in euro da 600 a 1.500.
  9. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al  Prefetto  gli atti relativi alla violazione.».

Come precisato, l’obbligo di esibizione della certificazione verde (c.d. Green Pass) è diverso dall’obbligo vaccinale, che riguarda solo alcune categorie di soggetti; il Green Pass non è un documento sanitario, ma un semplice certificato che attesta: l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19; la guarigione da COVID-19; oppure, l’effettuazione di test con esito negativo.

Deve essere precisato che l’introduzione dell’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa fa salvo quanto dettato per coloro che prestano la loro attività lavorativa presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, che sono assoggettate all’obbligo vaccinale da considerarsi quindi assorbente.

È necessario quindi comprendere l’ambito applicativo di tale disposizione, che nel caso che ci occupa, tenuto conto dell’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori impiegati nelle strutture residenziali, socioassistenziali, socio- sanitarie, potrebbe essere limitato al personale esterno che comunque accede alla struttura (ad esempio i fornitori).

 In attesa della promulgazione di Linee Guida per la definizione, in via omogenea, delle modalità organizzative di tali controlli, è possibile allo stato attuale affermare che:

la verifica in ordine al possesso del “green pass” è rimessa a tutti i datori di lavoro i quali - a pena di sanzioni di importo da Euro 400 a Euro 1.000 (con raddoppio in caso di reiterazione) - dovranno entro il 15 ottobre 2021:

  1. i) “definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”; nonché
  2. ii) “individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

 I controlli dovranno essere effettuati “prioritariamente agli accessi”, anche a “campione”.

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